Usurarietà del tasso di mora: la voce della Cassazione

255

Di Valentino Vecchi *

Con ordinanza numero 27442 dello scorso 30 ottobre, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato, per la prima volta in maniera approfondita, una questione che oramai da anni è quotidiano motivo di controversia tra istituti di credito – in qualità di soggetti mutuanti nell’ambito di rapporti di finanziamento – e clienti, questi ultimi in veste di mutuatari.

La questione concerne la rilevanza da attribuire alla clausola, contemplata in un contratto di finanziamento, che preveda l’applicazione, in ipotesi di ritardato pagamento, di un tasso di interesse di mora eccedente il limite stabilito ai sensi della legge sull’usura n.108 del 7 marzo 1996.

Da anni, difatti, si discute sulla possibilità o meno di giudicare usurario – ex art.644 c.p. (norma riscritta dal legislatore nel marzo del 1996) – un contratto di finanziamento il cui tasso di interesse di natura corrispettiva risulti inferiore al “tasso soglia” vigente all’atto della sottoscrizione del contratto ma che preveda, di contro, un tasso di mora – applicabile in caso di inadempimento – superiore alla ridetta “soglia”.

La questione assume grande importanza soprattutto per quelli che potrebbero essere i potenziali effetti a vantaggio dei mutuatari, atteso che l’art.1815 c.c., secondo comma, prevede che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Secondo la tesi usualmente sostenuta dai legali dei mutuatari, difatti, l’eventuale previsione contrattuale di un tasso di mora usurario non può che invalidare anche la clausola disciplinante gli interessi di natura corrispettiva – ancorché di per sé legittima – determinando la trasformazione del contratto di finanziamento da oneroso in gratuito ai sensi del secondo comma dell’art.1815 c.c.

Di contro, secondo la prospettazione dei legali degli istituti di credito, che inizialmente (e in alcuni casi ancora oggi) hanno provato a sostenere la tesi – prontamente stroncata da alcune pronunce di legittimità – della non assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina sull’usura, l’eventuale usurarietà “genetica” del saggio di mora non potrebbe rendere invalida anche la clausola contemplante gli interessi di natura corrispettiva, laddove di per sé legittima.

Peraltro, sempre secondo la tesi degli istituti mutuanti, posto che il “tasso soglia” trae origine da periodiche (trimestrali) rilevazioni dei tassi medi praticati dal sistema bancario (distinti per tipologia di finanziamento) senza tener conto delle maggiorazioni applicate in ipotesi di inadempimento, la comparazione del tasso di mora contrattuale con il “tasso soglia” sarebbe operazione illogica e irrispettosa del “principio di omogeneità” dei termini posti a confronto. Pertanto, tenuto conto che la Banca d’Italia, mediante una rilevazione statistica condotta nel 2002, ebbe modo di quantificare nella misura del 2,1% la maggiorazione mediamente praticata dagli istituti di credito in ipotesi di ritardato pagamento, il tasso di mora, al fine di verificarne la conformità alla legge n.108/1996, andrebbe rapportato non al puro “tasso soglia”, bensì al “tasso soglia di mora”, saggio, quest’ultimo, inclusivo della ridetta maggiorazione.

Chiarito, seppur con la necessaria sintesi, l’ambito entro il quale va inquadrata la recente pronuncia della Cassazione, è possibile, a questo punto, operarne una breve disamina.

Preliminarmente, la Corte di legittimità ha inteso censurare quei giudici di merito che ancora oggi considerano non applicabile la normativa sull’usura agli interessi di mora, precisando che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall’art.2, comma 4, l. 7.3.1996 n.108, vanno qualificati ipso iure come usurari”, principio, peraltro, già “reiteratamente affermato sia da questa Corte in sede civile e penale, sia dalla Corte costituzionale”.

Le argomentazioni addotte dalla Corte onde giungere alla conclusione innanzi rappresentata risultano molto approfondite e certamente condivisibili.

Va rimarcato, in questa sede, che dal punto di vista letterale – osserva la Corte – “nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi usurari” (è di tutta evidenza che al posto dell’ultimo “usurari” la Corte intendeva scrivere “moratori”). Anzi, aggiunge il Supremo Collegio, ”il terzo comma della stessa disposizione (art.644 c.p., n.d.r.) recita: “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari””.

Peraltro, dirimente appare quanto emerge dallo studio dei lavori preparatori della legge n.24/2001 – norma di conversione del d.l. n.394/2000 concernente l’interpretazione autentica della legge n.108/1996 – norma volta a chiarire come si dovesse valutare l’usurarietà di qualsiasi tasso di interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”.

Non ha pregio, secondo la Corte, l’obiezione di chi tende ad escludere l’applicabilità della normativa sull’usura agli interessi di mora sul presupposto che il primo comma dell’art.644 c.p. si riferisce espressamente ad interessi (o altri vantaggi) dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”. Secondo la Cassazione, difatti, anche gli interessi moratori assolvono ad una funzione remunerativa, in quanto “remunerano … un capitale di cui il creditore è rimasto privo involontariamente”.

Chiarito, dunque, che anche gli interessi di mora soggiacciono alla legge sull’usura, la Corte – fornendo risposta ad un altro interrogativo ricorrente – ha anche precisato che alcuna maggiorazione può essere apportata al “tasso soglia” onde verificare la legittimità del saggio moratorio, con ciò decretando la definitiva irrilevanza – ex legge n.108/1996 – della rilevazione statistica condotta nel 2002 dalla Banca d’Italia (rilevazione solo in tempi recenti ripetuta con maggiore sistematicità). La S.C., sul punto, ha testualmente affermato: “il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento”.

In ultimo, la Corte ha ritenuto opportuno aggiungere che, “nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art.1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”.

In sintesi, il Supremo Collegio ha stabilito che laddove il contratto di finanziamento rechi una clausola concernente gli interessi di natura corrispettiva legittima ed una clausola disciplinante gli interessi di mora nulla in quanto affetta da usura genetica, è “ragionevole ………….. attribuire ………….. al danneggiato gli interessi al tasso legale”.

Va anzitutto osservato che la conclusione cui giunge la terza sezione civile si pone in netto contrasto con quanto affermato – sulla medesima questione – dalla sesta sezione civile con l’ordinanza n.23192 del 4 ottobre 2017, pronuncia – invero poco argomentata – mediante la quale il Supremo Collegio aveva decretato la gratuità totale del contratto di mutuo in quanto affetto da usurarietà genetica della (sola) clausola contemplante gli interessi di mora. Trattasi, dunque, di un evidente contrasto tra sezioni che potrebbe richiedere l’intervento delle Sezioni Unite.

Rilevato quanto innanzi, va parimenti osservato che la conclusione cui perviene la Cassazione con l’ordinanza in commento lascia alcuni dubbi sul piano giuridico. In primo luogo, ritenere che l’art.1815 c.c. si riferisca solo agli interessi corrispettivi – e quindi non a quelli moratori – appare contraddittorio con quanto affermato dal Collegio, nella medesima pronuncia, sostenendo che il termine “corrispettivo” riportato al primo comma dell’art.644 c.p. non vale ad escludere la sua applicazione agli interessi di mora. Inoltre, la stessa Corte ha chiarito che anche gli interessi di mora assumono una funzione remunerativa (di un capitale rimasto infruttuoso non per volontà del creditore), ovverosia di natura corrispettiva.

In ogni caso, non si comprende se la Corte – le cui argomentazioni sono state estremamente chiare ed approfondite per quanto concerne gli ulteriori profili analizzati – abbia inteso affermare il principio secondo il quale in ipotesi di usurarietà del solo tasso di mora gli interessi di natura corrispettiva restano dovuti come contrattualmente convenuto, mentre quelli moratori vanno liquidati al saggio legale, ovvero che l’intero rapporto vada riliquidato al saggio legale ex art.1284 c.c.

Un’interpretazione conforme alla prima prospettazione, oltre a rendere ancor più netto il contrasto con la soluzione prospettata appena un anno prima da altra sezione del medesimo Supremo Collegio, costituirebbe, di fatto, una sorta di sanatoria di una condotta usuraria dai risvolti, almeno potenzialmente, anche penali.

Di contro, la sostituzione dell’intera clausola interessi del rapporto – e quindi sia di quella disciplinante gli interessi di natura corrispettiva sia di quella relativa agli interessi di mora – con il saggio legale, oltre a rendere meno netto il contrasto con la pronuncia dell’ottobre 2017, potrebbe spiegarsi con la volontà della Corte di sanzionare in maniera differente – ma sempre pesantemente – due condotte che si connotano, senza dubbio, di un differente livello di gravità. È possibile, difatti, che la Corte abbia ritenuto di voler differenziare – sul piano sanzionatorio – la previsione di una clausola degli interessi corrispettivi affetta da usura, fattispecie che richiederebbe l’applicazione del secondo comma dell’art.1815 c.c., dall’ipotesi in cui risulti usurario il solo tasso di mora (saggio contemplato nell’ipotesi dell’inadempimento del debitore), prevedendo, in tale ultimo caso, la riliquidazione dell’intero rapporto al saggio legale.

Resta in ogni caso da osservare che, neanche a dirlo, neppure tale pronuncia della Cassazione dipana tutti i possibili dubbi esistenti su un argomento così tanto attuale e delicato.

*dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale
studio@valentinovecchi.it