Unioni Civili: Ecco cosa cambia. Renzi: “Passo storico”. Sinistra Dem: “Ora il congresso”

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“La faccia ce l’ho messa. Anzi, ho fatto di più: con la fiducia ho rischiato l’osso del collo”. E’ la soddisfazione del premier Matteo Renzi, in un colloquio con Repubblica, dopo il ‘sì’ del Senato al governo sulle Unioni civili: è “un passo storico” dice e aggiunge: “Ho avuto proprio ora un colloquio con Obama, e tra le altre cose si è congratulato proprio per questa legge”.

“Se tre mesi fa ci avessero detto che il Senato avrebbe approvato una legge sulle unioni civili, una cosa che il Paese aspetta da trent’anni, nessuno ci avrebbe creduto”, sottolinea Renzi, ricordando che “una settimana fa era saltato tutto. Il M5S voleva mandarmi sotto. Il loro unico obiettivo era bloccare tutto. Altro che storie”. All’organizzatore del Family Day Gandolfini, che ieri ha promesso vendetta al referendum costituzionale, Renzi replica: “So bene che è una minaccia. Vorrebbero portare tutti i cattolici a votare no. Ma vediamo con chi sta davvero il mondo cattolico al referendum. Noi andremo in tutte le parrocchie a spiegare le ragioni della riforma. Ho grande rispetto, ma l’idea che qualcuno mi possa fermare con una minaccia… se vogliono trasformare il referendum in un giudizio universale sul mio esecutivo, bene. Affronteremo questo giudizio”. Parlando dello stralcio della stepchild adoption il premier si dice “sicuro che anche quelli che adesso protestano, alla fine riconosceranno che si è fatto un passo avanti importante”. “Io veramente – conclude Renzi – continuo a pensare che questo governo abbia condotto in porto diversi provvedimenti di sinistra. Penso agli 80 euro per i meno abbienti, alla responsabilità civile dei magistrati, al taglio dell’Irap. E soprattutto penso al jobs act”.

Attacca la sinistra Dem: “Non si può più stare zitti ed è il momento che si faccia una discussione vera sull’identità del Partito Democratico. L’identità del Partito Democratico si può decidere solo in un congresso anticipato”, afferma Roberto Speranza, esponente della minoranza Pd, commentando il voto di fiducia al Senato sul ddl Cirinnà che ha visto il sostegno “molto grave” del gruppo Ala del senatore Denis Verdini.

 

COSA CAMBIA CON LE NUOVE NORME

La legge approvata oggi dal Senato introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

 

COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”. COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

E il Cattodem saltella ironicamente come un canguro al Senato

 

“La faccia ce l’ho messa. Anzi, ho fatto di più: con la fiducia ho rischiato l’osso del collo”. E’ la soddisfazione del premier Matteo Renzi, in un colloquio con Repubblica, dopo il ‘sì’ del Senato al governo sulle Unioni civili: è “un passo storico” dice e aggiunge: “Ho avuto proprio ora un colloquio con Obama, e tra le altre cose si è congratulato proprio per questa legge”.

“Se tre mesi fa ci avessero detto che il Senato avrebbe approvato una legge sulle unioni civili, una cosa che il Paese aspetta da trent’anni, nessuno ci avrebbe creduto”, sottolinea Renzi, ricordando che “una settimana fa era saltato tutto. Il M5S voleva mandarmi sotto. Il loro unico obiettivo era bloccare tutto. Altro che storie”. All’organizzatore del Family Day Gandolfini, che ieri ha promesso vendetta al referendum costituzionale, Renzi replica: “So bene che è una minaccia. Vorrebbero portare tutti i cattolici a votare no. Ma vediamo con chi sta davvero il mondo cattolico al referendum. Noi andremo in tutte le parrocchie a spiegare le ragioni della riforma. Ho grande rispetto, ma l’idea che qualcuno mi possa fermare con una minaccia… se vogliono trasformare il referendum in un giudizio universale sul mio esecutivo, bene. Affronteremo questo giudizio”. Parlando dello stralcio della stepchild adoption il premier si dice “sicuro che anche quelli che adesso protestano, alla fine riconosceranno che si è fatto un passo avanti importante”. “Io veramente – conclude Renzi – continuo a pensare che questo governo abbia condotto in porto diversi provvedimenti di sinistra. Penso agli 80 euro per i meno abbienti, alla responsabilità civile dei magistrati, al taglio dell’Irap. E soprattutto penso al jobs act”.

Attacca la sinistra Dem: “Non si può più stare zitti ed è il momento che si faccia una discussione vera sull’identità del Partito Democratico. L’identità del Partito Democratico si può decidere solo in un congresso anticipato”, afferma Roberto Speranza, esponente della minoranza Pd, commentando il voto di fiducia al Senato sul ddl Cirinnà che ha visto il sostegno “molto grave” del gruppo Ala del senatore Denis Verdini.

 

COSA CAMBIA CON LE NUOVE NORME

La legge approvata oggi dal Senato introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

 

COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”. COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

E il Cattodem saltella ironicamente come un canguro al Senato