Trattato di amicizia e di commercio tra Italia e Giappone‏‎

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art. 9 

Il governo Giapponese non farà‘ ostacolo alcuno a ciò’ che gli italiani residenti al Giappone possano prendere de Giapponesi al loro servizio ed impegnarli ad ogni occupazione che non sia vietata dalle leggi.

art. 10

I regolamenti commerciali e la Convenzione addizionale annessi al presente Trattato saranno considerati come facenti parte integranti del medesimo, e saranno per conseguenza egualmente obbligatorio per le due Potenze contraenti.

L’Agente diplomatico d’Italia al Giappone , di  concerto cogli ufficiali, che potranno essere nominati a tale effetto dal Governo Giapponese, avranno facoltà’ di stabilire in tutti i porti aperti al commercio i regolamenti che saranno necessari per mettere in esecuzione quanto e’ stipulato.

art. 11 

le Auorita’ Giapponesi adotteranno in ogni porto quelle misure che ad esse sembreranno più’ opportune per prevenire la frode e il contrabbando.

art. 12

Qualunque bastimento italiano che arrivi dinanzi ad un porto del Giappone sara’ libero di prendere un pilota per entrare nel porto; e del pari quando avrà’ soddisfatto a tutti i carichi ed a tutti i regolamenti impostigli, e sara’ pronto alla partenza, sara’ libero di prendere un pilota per uscire dal porto 

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