Trattato di amicizia e di commercio tra Italia e Giappone‏‎

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Art. 4
Gli italiani dimoranti al Giappone avranno il diritto di professare liberamente la loro religione.A tal effetto,sul terreno concesso a loro stabilimenti potranno essi erigere fabbricati per l’esercizio del loro culto,o per uso del medesimo

Art. 5
Tutte le discrepanze che potrebbero insorgere fra italiani residenti al Giappone, circa le loro proprietà’ e le loro persone, saranno sottomesse alla giurisdizione delle autorità’ italiane costituite nel paese.
Ogni Italiano che avesse a legnarsi di un Giapponese dovrà’ rivolgersi al Consolato d’Italia ed esporvi il suo reclamo.
Il console esaminera’ cio’ che vi sara’ di fondato, e procurera’ di appianare la vertenza amichevolmente.
Se venissero ad insorgere difficolta’, le quali non potessero essere per tal modo appianate dal Console, questi ricorrerà’ all’assistenza delle autorità’ giapponesi competenti, perché’ d’accordo con esse possa prendere l’affare in serio esame e dargli equo scioglimento.
Se qualche Giapponese venisse a non pagare quanto deve ad un italiano, od a celarsi fraudevolmente per non adempiere ai suoi impegni, le autorità’ giapponesi competenti faranno tutto quanto da esse dipende per trarlo in giudizio ed ottenere da lui il pagamento del suo debito e dei danni fatti subire al suddito italiano.E se qualche Italiano si celasse fraudevolmente per non pagare i suoi debiti o per non adempiere ai suoi impegni verso un Giapponese, le autorità’ italiane faranno di tutto quanto da esse dipende per condurre il delinquente in giudizio ed obbligarlo a pagare quanto deve.
Ne le autorita’ italiane, ne le giapponesi saranno responsabili del pagamento de debiti contratti da loro connazionali rispettivi.

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