Trattato di amicizia e commercio tra Giappone ed Italia

continuo….

Art.19
E’ espressamente stipulato che il Governo di sua Maesta’ il Re d’Italia ed i suoi sudditi godranno liberamente, dal giorno in cui il presente trattato sara’ messo in vigore, di tutti i diritti, immunità’, privilegi e vantaggi che sono stati accordati in avvenire da Sua Maesta’ il Taicoun del Giappone al Governo ed ai sudditi di ogni altra nazione.
Art. 20
E’ convenuto che le due Potenze contraenti potranno dal primo luglio mille ottocento settantadue proporre la revisione del presente Trattato, per indurvi quel mutazioni o quei miglioramenti che l’esperienza avrebbe dimostrato necessario. Ma 
una simile proposta dovrebbe essere annunziata almeno un anno prima.
Art. 21
Tutte le comunicazioni uffiziali dell’Agente diplomatico e de’ Consoli, indirizzate alle autorità’ giapponesi, saranno stese in francese od in italiano. Tuttavia, per facilitare la pronta risoluzione degli affari, queste comunicazioni saranno accompagnate da una traduzione in lingua olandese o giapponese, durante i rimi cinque anni, dopo la data il cui presente Trattato entrerà’ in vigore.