Terremoto a Ischia, Legambiente: Occorre un riordino normativo

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Legambiente si occupa del tema dell’abusivismo edilizio da almeno trent’anni, e si dice convinta che “occorre un riordino normativo”. Tra le modifiche e le integrazioni alla legge, è necessario innanzitutto “consolidare la collaborazione tra le istituzioni e potenziare il ruolo dello stato in materia”. Laddove le amministrazioni locali “risultino inadempienti” secondo Legambiente “va ridefinito il potere sostitutivo dei prefetti” che “avranno il compito di eseguire gli interventi, ma anche quello di reperire le risorse economiche necessarie”. Questo, “ferme restando la necessità di sanzioni a carico dei dirigenti responsabili e un controllo annuale della Corte dei conti sul danno erariale prodotto dall’occupazione abusiva di case ormai acquisite al patrimonio immobiliare pubblico”. L’associazione ambientalista ritiene che “per evitare che gli abbattimenti vengano bloccati da piogge di ricorsi, spesso pretestuosi, è necessario prevedere lo stop all’iter di una demolizione solo in presenza di un provvedimento di sospensione da parte di un tribunale. In assenza, non vi è alcun motivo perché il comune arresti le procedure”. A titolo d’esempio, Legambiente ricorda la vicenda dell’ecomostro sulla spiaggia di Scala dei Turchi a Realmonte, in provincia di Agrigento, abbattuto nel giugno del 2013. “Dopo 23 anni e quattro sentenze negative, l’avvocato degli abusivi aveva trovato nuovi motivi per proporre ricorso al Tar solo per perdere altro tempo. La diffida della procura ha quindi costretto il comune a fissare una data limite per intervenire d’ufficio pena la denuncia e, a quel punto, senza via di scampo, l’abusivo ha deciso di demolire in proprio lo scheletro”. Infine, per quanto riguarda le demolizioni per via giudiziaria, Legambiente ritiene “utile porre alla base degli interventi la sentenza che accerta il reato e non invece quella di condanna. Così come già avviene in materia di lottizzazione (ex articolo 44 Tu edilizia), perché i tempi di prescrizione (dopo 4 anni e mezzo circa) non pregiudichino la demolizione, ma semplicemente incidano sulla condanna dell’abusivo”.