Il persistere del quadro macroeconomico recessivo generato dalla crisi sistemica dell’economia globale innescatasi nella seconda metà del 2007 ha prodotto un impatto fortemente negativo sul tessuto socio-economico nazionale. In tale contesto, Il persistere del quadro macroeconomico recessivo generato dalla crisi sistemica dell’economia globale innescatasi nella seconda metà del 2007 ha prodotto un impatto fortemente negativo sul tessuto socio-economico nazionale. In tale contesto, il Legislatore è intervenuto profondamente sulla normativa fallimentare al fine di perfezionare e integrare il processo di riforma avviato nel 2005, introducendo e perfezionando alcuni istituti giuridici innovativi, caratterizzati dalla possibilità di contemperare la tutela degli interessi dei creditori delle aziende in crisi con la salvaguardia della sopravvivenza delle aziende medesime, ricalcando, almeno parzialmente, la normativa Statunitense del Chapter 11. Il principale elemento di novità alla base di tali istituti, almeno facendo riferimento alla previgente normativa fallimentare, è da individuare, dunque, nel presupposto che dalla continuità aziendale, opportunamente accertata, derivi la possibilità di incrementare la generazione di risorse finanziarie disponibili al fine di soddisfare gli interessi dei terzi aventi diritto, minimizzandone i sacrifici rispetto a quelli prospettabili da istituti giuridici caratterizzati dalla cessazione dell’attività aziendale. Gli istituti giuridici in questione (piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, concordato preventivo in continuità ex artt. 160 e ss L.F.) rappresentano oggi un’opportunità di gestione della crisi e, più in generale, di interazione banca-impresa basata sulla valorizzazione delle prospettive di funzionamento di realtà aziendali intrinsecamente sane e competitive nel proprio core business, caratterizzate da asset, risorse e livelli occupazionali assolutamente meritevoli di salvaguardia, anche a miglior tutela degli interessi dei creditori. In questa sede, però, si ritiene opportuno porre l’accento sul complesso e variegato sistema di attori tipicamente coinvolti in un processo di ristrutturazione. Un elemento fondamentale per il buon esito del risanamento è costituito, infatti, dalla definizione dell’insieme – un vero e proprio network – di soggetti esperti che si fanno carico della gestione del processo a sostegno dei terzi aventi diritto e, in generale, di tutti gli stakeholders dell’azienda in crisi. L’espressione “insieme di soggetti esperti” rappresenta quella più corretta, non risultando agevole fornire una definizione più circostanziata dato che alcuni di tali soggetti agiscono come professionisti, altri come persona giuridica, alcuni sono advisor in senso proprio, mentre altri sono soggetti cui è richiesta indipendenza e terzietà rispetto alle parti portatrici di interessi contrapposti (creditori e debitori in stato di insolvenza, ancorché reversibile); altri soggetti sono invece organi nominati dall’autorità giudiziaria in conformità rispetto all’implementazione degli istituti giuridici previsti e disciplinati dalla normativa fallimentare. Sebbene tali professionisti non siano necessariamente consapevoli di far parte di un sistema così complesso quale quello precedentemente individuato, occorre evidenziare come l’avvio di una procedura finalizzata a preservare la continuità e, dunque, la sopravvivenza di un’impresa in crisi, non possa prescindere da una chiara e credibile discontinuità nella gestione della crisi stessa, sia internamente sia esternamente all’impresa, che spesso si sostanzia nella costituzione di una rete di soggetti esperti, ciascuno con un proprio ruolo secondo una logica di specializzazione per competenze, background e legittimazione. Il primo soggetto che agisce normalmente come perno ed elemento aggregatore del suddetto network è il Temporary Manager, un professionista coinvolto dagli organi di governo dell’impresa sia nelle vesti di advisor sia nelle vesti, più credibili, di membro del CdA con specifica delega alla ristrutturazione e alla gestione della relazione con il ceto creditorio, che si assume l’onere di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti esperti, fungendo spesso da vero e proprio regista di una “unità di crisi” dedicata. L’advisor, ossia il soggetto – singolo professionista o società specializzata – dedito al supporto dell’azienda nelle fasi più delicate all’interno del proprio ciclo di vita, assume una particolare complessità legata alla possibile individuazione di almeno quattro distinti profili professionali ad essa collegati, tutti coinvolti nella gestione della crisi in relazione alle specifiche competenze tecniche e relazionali: l’advisor industriale, l’advisor finanziario, l’advisor legale e l’advisor fiscale. L’attestatore, se in possesso di determinati requisiti, rappresenta un’ulteriore figura chiave all’interno del processo di soluzione della crisi, in virtù del rilevante ruolo riconosciuto dal Legislatore in tema di analisi della veridicità dei dati aziendali e fattibilità del processo di risanamento. Infine, si evidenzia il ruolo degli organi giudiziali eventualmente coinvolti e di quei soggetti che intervengono con finalità di monitoraggio e garanzia successivamente all’avvio della procedura di ristrutturazione: il Loan Agent, con compiti di gestione delle relazioni nei confronti dei creditori, e il Chief Restructuring Officer, investito formalmente delle deleghe per la gestione e implementazione del processo di restructuring. Solo attraverso un network coordinato, composto da figure competenti ed esperte e caratterizzato da forte interazione, sarà possibile garantire il successo della procedura di ristrutturazione e, per questa via, il mantenimento dell’esistenza di aziende in stato di oggettiva tensione finanziaria, ma meritevoli di una chance per il futuro.
Vincenzo Capizzi Ceo Meridie Advisory