Sì all’adozione a coppia gay, il Tribunale di Firenze applica in pieno la 184/83

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Sentenza storica per l’Italia: il Tribunale per i minorenni di Firenze ha accolto la richiesta di una coppia gay, riconoscendoli pienamente genitori adottivi. La coppia di due uomini italiani, ma residente nel Regno Unito, ha ottenuto dall’Italia, grazie al tribunale del capoluogo toscano, il riconoscimento all’adozione di due fratellini. Una sentenza storica per il nostro paese. Fino ad oggi in Italia era possibile solo ottenere, in seguito ad un iter giudiziario, solo l’adozione del figlio del partener (la cosiddetta stepchild adoption). A sostenere la battaglia di questi due papà fiorentini è stata Rete Lenford, l’avvocatura per i diritti Lgbt. La coppia si era rivolta proprio all’associazione per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall’autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e diritti così come riconosciuti nel Regno Unito. Il tribunale toscano, con un’articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste avanzate dal legale della coppia, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e riconoscendo l’inquadramento della fattispecie avanzata dall’art. 36 comma 4 della legge 184/83 che disciplina in Italia le procedure di affidamento e di adozione di un minore. “Il riconoscimento di tale sentenza (ndr quella pronunciata dalla Corte inglese) è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile”- è quanto si legge nel decreto. E poi continua: “Si tratta di una vera e propria famiglia, di un rapporto di filiazione in piena regola e come tale va pienamente tutelato e del resto la nuova formulazione dell’ articolo 74 cc sulla parentela, dopo aver nella prima parte specificato che la parentela è vincolo tra le persone che provengono da uno stesso stipite, aggiunge, ‘sia nel caso che la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso il figlio è adottivo”. Una sentenza  che rispetta i canoni segnati dalla 184/83, la disposizione normativa prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché “conforme ai principi della convezione” (convenzione dell’aja 29 maggio 1993). Un’ipotesi che prende le distanze dalla normativa che disciplina l’adozione internazionale da parte di coppie italiane. Il tribunale ha proceduto alla verifica della conformità alla convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione di due fratellini, chiarendo che la convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico. La sentenza però porta ad esaminare un altro parametro importante rappresentato dall’ “interesse superiore del minore”, il tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro paese dell’unione europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel regno unito, determinerebbe una “incertezza giuridica” che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori. Peraltro, aggiungono i giudici, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 Comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che “si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato”. Una tappa storica per il riconoscimento dei diritti della famiglie arcobaleno: la transnazionalità di queste famiglie è un ruolo fondamentale, la giurisprudenza ha chiarito che l’ordine pubblico internazionale non pone alcun ostacolo al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all’estero, per realizzare pienamente quello che l’interesse dei minori, rimarcato dalla stessa 184/83 e caro ad ogni esperto che entra in contatto con i bambini. La sentenza fa emergere però l’inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non possono aggrapparsi alla transnazionalità, alle quali il legislatore nega qualsiasi forma di riconoscimento e tutela. Sarà un primo passo verso una maggiore apertura e cambiamento?

Maria Rosaria Mandiello