Entro lunedì prossimo 30 giugno le imprese che, pur presentando effettive difficoltà finanziarie, abbiano prospettive di continuità e crescita, possono avanzare richiesta alle banche per operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti concessi. Lo prevede l’accordo sulle “nuove misure per il Entro lunedì prossimo 30 giugno le imprese che, pur presentando effettive difficoltà finanziarie, abbiano prospettive di continuità e crescita, possono avanzare richiesta alle banche per operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti concessi. Lo prevede l’accordo sulle “nuove misure per il credito alle Pmi” perfezionato dalla Regione Campania con Abi per sostenere il tessuto produttivo locale in una fase particolarmente negativa della congiuntura economica. Imprese beneficiarie – Le misure sono indirizzate alle piccole e medie imprese operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”). Destinatarie degli aiuti sono in particolare le Pmi che vivono una temporanea tensione finanziaria riscontrabile in una riduzione del fatturato, riduzione del margine operativo rispetto al fatturato, aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale. Operazioni previste – Tre le operazioni previste: sospensione dei finanziamenti, allungamento dei finanziamenti e operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Nel primo caso sono possibili operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (o “mutui”); e sospensioni per 12 mesi o per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” o “mobiliare”. Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che risultino già in essere alla data della firma dell’accordo e non abbiano già fruito di analogo beneficio. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni. Le operazioni di allungamento possono invece riguardare la durata dei mutui, l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, o l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione, perfezionato con o senza cambiali. Fondi per lo sviluppo – Infine, per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività sono previste operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati. In particolare le banche si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa) un finanziamento per le realtà produttive che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Operazioni previste sospensione dei finanziamenti allungamento dei finanziamenti operazioni finanziarie volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività Destinatari Pmi operanti in Italia Condizioni per accedere alle agevolazioni riduzione del fatturato riduzione del margine operativo rispetto al fatturato aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale Scadenza per invio richieste 30 giugno 2014