Riforma costituzionale: Spagna e Italia a confronto

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Premessa: Negli articoli precedenti è stata svolta un’analisi sommaria della nuova riforma costituzionale, mentre nel seguente si procederà ad una comparazione tra il sistema spagnolo ed il sistema italiano così come risulterebbe con la legge costituzionale. L’intento è, tramite uno studio comparato, di fornire un momento di approfondimento sul funzionamento dei sistemi bicamerali al di fuori di quello italiano.

La Spagna, come l’Italia, è un sistema bicamerale: le Cortes Generales, organo legislativo, sono divise in Congresso dei deputati e Senato. Si tratta di un bicameralismo imperfetto, prevedendo competenze e modalità di composizione differenti per le due Camere, sia, come si evince dalla carta costituzionale, una prevalenza del Congresso sul Senato.

A norma dell’art. 66 della Costituzione spagnola le Cortes Generali rappresentano il popolo spagnolo, esercitano la potestà legislativa dello Stato ed approvano il bilancio.

Il Congresso dei deputati è costituito da 350 componenti eletti a suffragio universale a fronte dei 630 componenti della Camera italiana (numero che resta invariato anche con la riforma costituzionale); il Senato spagnolo è, invece, una camera a composizione mista. L’art. 69 della Costituzionale spagnola prevede, da un lato, una modalità di elezione “diretta”: in ogni provincia sono eletti quattro senatori a suffragio universale (nelle province insulari tre per le isole maggiori, uno per le isole minori). Dall’altro è prevista, invece, una modalità di elezione “indiretta”: le Comunità Autonome designano un senatore e uno in più per ogni milione di abitati del rispettivo territorio. I senatori in questione sono designati dall’Assemblea legislativa o, in mancanza, dall’Organo Collegiale Superiore della Comunità autonoma.

Ad oggi il Senato spagnolo è costituito da 266 senatori, di cui 57 sono stati eletti dalle 17 Comunità Autonome ed il restante direttamente dal popolo spagnolo.

Per quanto riguarda le modalità di composizione, dunque, le differenze rispetto al nuovo Senato italiano sono piuttosto marcate: quest’ultimo sarebbe costituito da 100 componenti, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica e gli altri 95 scelti mediante una elezione cd. di secondo grado; sarebbero, infatti, i Consigli Regionali ad eleggere i nuovi senatori tra i loro componenti e, nella misura di uno per ciascuna Regione, un sindaco. L’art. 57 della Costituzione – come riformata – non indica in maniera esatta le modalità di attribuzioni dei seggi rinviando ad una legge ordinaria da approvare; ciò che è, però, precisato in Costituzione è che nella scelta del Consigliere regionale/senatore bisognerà tener conto della volontà popolare e della composizione di ciascun Consiglio.

Per quanto riguarda le funzioni, la Spagna, essendo un bicameralismo non paritario, assegna funzioni differenti al Congresso ed al Senato.

Innanzitutto il Senato non vota la fiducia al Governo a differenza dell’Italia dove, ad oggi, entrambe le Camere votano la fiducia (con la riforma costituzionale soltanto la Camera dei deputati sarebbe titolare del rapporto fiduciario con il Governo). Inoltre il Senato spagnolo è estraneo alle procedure di messa in accusa del Presidente, di indizione del referendum, di proclamazione dello stato di eccezione e dello stato d’accusa.

Per quanto riguarda la formazione delle leggi, è il Congresso dei deputati ad approvare le leggi ordinarie, le quali, però, devono essere immediatamente trasmesse al Senato. Nel termine di due mesi dal giorno in cui ha ricevuto il testo il Senato può porre il proprio veto (che deve essere approvato a maggioranza assoluta) o apportare emendamenti, con messaggio motivato. Il Congresso può superare il veto se ratifica il testo a maggioranza assoluta e può pronunciarsi sugli emendamenti, accettandoli o no, a maggioranza semplice.

Dunque il Senato partecipa al procedimento legislativo, ma con poteri limitati: in nessun caso può arrivare ad impedire l’approvazione di una legge, che il Congresso dei deputati può sempre approvare con le maggioranze sopra indicate.

 E’ da segnalare, sempre in merito alle funzioni legislative, che il Senato ha potere di iniziativa legislativa, così come il Governo ed il Congresso, mentre resta estraneo al procedimento di conversione dei decreti-legge, emanati dal potere esecutivo in casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Per quanto riguarda la revisione della costituzione, in questo caso è previsto che i relativi progetti di modifica siano approvati con la maggioranza di tre quinti di ciascuna delle Camere e, in caso di disaccordo, si formino una Commissione, composta sia da deputati che senatori, per l’elaborazione di un progetto condiviso.

Le Camere spagnole si riuniscono in sessione congiunta per l’autorizzazione a contrarre obblighi tramite trattati o accordi internazionali, per autorizzare accordi di cooperazione tra le Comunità Autonome o per l’istituzione di Fondi di Compensazione in favore delle Comunità Autonome economicamente più deboli. Inoltre sempre entrambe i rami parlamentari possono ricevere petizioni e trasmetterle al Governo ed istituire Commissioni d’inchiesta.

In aggiunta a tali competenze, il Senato spagnolo è comunque titolare di poteri di controllo: il Governo è chiamato a rispondere, eventualmente, alle interrogazioni dei senatori, nonché, se richiesto, a fornire informazioni.

In conclusione, da questa sommaria comparazione, emerge che in Spagna vige un sistema di bicameralismo asimmetrico e disuguale in base al quale il secondo ramo del Parlamento si trova in una posizione secondaria, non potendo prendere parte ad alcune rilevanti procedure (in primis al voto di fiducia), i cui poteri sono limitati (vedi procedimento legislativo) e sostanzialmente volti a rendere il Senato spagnolo una camera di rappresentanza territoriale con funzioni di controllo.