Referendum, il giuslavorista: “Con vittoria sì effetto su imprese tutt’altro che marginale”

7

(Adnkronos) – “Innanzitutto, l’iter per la convocazione alle urne partirà non prima del prossimo anno, previo vaglio di legittimità da parte della Cassazione e della Corte Costituzionale. Ove poi, all’esito delle votazioni del 2025, le leggi soggette al referendum dovessero essere abrogate, l’impatto sulle imprese sarebbe tutt’altro che marginale. Per quanto riguarda i licenziamenti, non vi sarebbe più, come oggi, una differenza di tutela fra i lavoratori assunti prima del Jobs Act (marzo 2015) e quelli assunti dopo. Tutti avrebbero la stessa tutela a prescindere dalla data di assunzione e anche gli assunti dopo il marzo 2015 potrebbero rivendicare la reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto dei Lavoratori”. Così il giuslavorista Giuseppe Merola, dello studio ‘Pirola Pennuto Zei & Associati’, con Adnkronos/Labitalia, commenta il superamento da parte della Cgil delle 500mila firme per i referendum popolari proposti per l’abrogazione delle leggi che limitano le tutele dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo e nei casi di assunzioni a termine e di infortuni negli appalti. 

Secondo il giuslavorista, inoltre, in caso di abrogazione delle leggi “si assottiglierebbero, inoltre, le differenze fra i lavoratori assunti dalle piccole imprese e quelli assunti dalle imprese con più di 15 dipendenti, in quanto per i primi non vi sarebbe più un limite all’indennizzo che il lavoratore potrebbe ottenere in caso di licenziamento illegittimo (ad oggi pari a 6 mensilità). Il limite sarebbe infatti stabilito dal Giudice. Le imprese dovrebbero fare i conti anche con la stretta sulle assunzioni a termine, le quali non sarebbero più libere, come avviene oggi, entro i primi 12 mesi, ma sarebbero, sin da subito, condizionate all’esistenza di causali specifiche stabilite dalla legge e dai contratti collettivi”, spiega. 

“Anche sotto il profilo degli appalti, gli oneri in capo alle imprese risulterebbero aggravati, in quanto la responsabilità solidale delle aziende committenti, per tutti i danni subiti dal lavoratore in caso di malattia o infortunio professionale, si estenderebbe anche alle ipotesi in cui tali danni fossero conseguenti a rischi specifici dell’appaltatore o subappaltatore”, conclude.