L’accesso dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale non può essere subordinato al requisito di aver risieduto per almeno 10 anni in uno Stato membro, di cui gli ultimi due in modo continuativo. È quanto stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è pronunciata sul caso di 2 cittadine di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia, che sono accusate di aver falsamente attestato di soddisfare i requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza, compreso il requisito della residenza della durata di almeno 10 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Le 2 cittadine avrebbero indebitamente percepito, a tale titolo, una somma totale pari a, rispettivamente, 3.414,40 euro e 3.186,66 euro. Il Tribunale di Napoli aveva chiesto alla Corte di giustizia se tale requisito di residenza fosse conforme alla direttiva sui cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Secondo la Corte di giustizia Ue, allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza.