Profili gius-lavoristici e fiscali delle acquisizioni in asset deal e share deal

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Oggi affronteremo, senza alcuna presunzione di completezza, le operazioni di “acquisizione” sia dal punto di vista fiscale che gius-lavoristico.

Tali operazioni coinvolgono più soggetti ed interessi: uno o più acquirenti, un cedente o venditore, ma anche altri soggetti – in maniera diretta o indiretta – i quali hanno interessi collegati all’operazione ossia i dipendenti oppure i creditori dell’azienda ceduta.

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Dunque, direttamente collegabile al concetto di azienda è quello di imprenditore (art.2082), il quale esercita professionalmente un’attività economica rivolta alla produzione e allo scambio di beni o servizi.  L’azienda rappresenta il risvolto oggettivo dell’attività dell’imprenditore, ed in quanto tale può essere suscettibile di circolazione.

Il codice civile disciplina agli articoli 2556-2560 il fenomeno della circolazione dell’azienda, almeno inter vivos.

La disciplina dell’art. 2556 ss. è applicabile anche al trasferimento dei rami d’azienda, cioè quelle parti dell’azienda (dipartimenti) che sono dotate di autonoma struttura ed organicità operativa.

La disciplina potrà essere applicata solo quando vi sia un vincolo funzionale che lega i vari elementi dell’azienda, che deve costituire un’unità aziendale funzionale allo svolgimento dell’attività dell’alienante e non un complesso di beni alienati senza alcun nesso.

Analizziamo adesso la fattispecie dal punto di vista gius-lavoristico, questione di spiccato interesse perché inerente agli aspetti più umani dell’operazione; quali tutele prevede il nostro ordinamento nei confronti dei lavoratori “acquisiti”?  

L’art. 2112 c.c. disciplina il fenomeno stabilendo che i lavoratori conservino i propri diritti in caso di trasferimento d’azienda, sia nei confronti del cessionario che del cedente. Più precisamente il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, indi per cui potrà anche chiedere al nuovo datore di pagare i crediti antecedenti alla cessione.     

Il trasferimento non giustifica né costituisce motivo di licenziamento (nelle aziende con più di 15 dipendenti) ma il lavoratore può rassegnare le sue dimissioni entro i 3 mesi dalla cessione.

Per quanto attiene ai profili fiscali e finanziari vi è da fare una premessa: un’acquisizione può essere strutturata in più modi. Due sono le principali possibilità: cessione di partecipazioni (share deal) o cessione d’azienda o ramo (asset deal).

La differenza tra le due operazioni consta nel fatto che mentre nell’asset deal vi è un trasferimento di “beni organizzati per l’esercizio dell’impresa” da un soggetto ad un altro che ne diviene il titolare, quindi potrà sempre essere pattuito un accordo con cui si esclude un elemento che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa  (es: debiti, macchinari, auto aziendale), minimizzando i rischi di una cattiva gestione precedente, nello share deal, ciò non è possibile, essendo  una cessione “indiretta” di partecipazioni del patrimonio aziendale. Con le operazioni svolte in share deal l’acquirente entra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi della gestione precedente, anche in termini di responsabilità.

Per quanto attiene ai profili fiscali dell’operazione, in entrambi i casi è presente un tipo di tassazione diretta ed indiretta.

Asset deal: nella cessione d’azienda viene tassata in modo diretto la plusvalenza ottenuta dal cedente, occorre distinguere tra società di capitali e società di persone, nel primo caso sarà applicata l’IRES, nel secondo l’IRPEF. Viene tassato anche l’acquirente con l’imposta di registro che sarà proporzionale al valore ed alla natura dei beni.

Share deal: anche nella cessione di partecipazioni viene tassata la plusvalenza applicando le imposte dirette, essa viene calcolata nella differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Per quanto attiene la società, bisogna distinguere tra società di persone e di capitali. Le prime vengono tassate per il 49.72% della plusvalenza; le seconde hanno un regime di tassazione più complesso: nel caso in cui esse rientrino nel regime di tassazione agevolata (esenzione fiscale delle plusvalenze) la c.d. participation exemption (PEX), saranno esentate del 95% ai fini dell’IRES, nel caso in cui non rientrino la plusvalenza sarà tassata per intero.