Processo tributario: inammissibilità dei ricorsi e procedura del reclamo, due istituti sconosciuti

di Dario Festa*

Esiste una consolidata tendenza da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali a ricercare, quasi con ostinazione, le cause di inammissibilità dei ricorsi al fine di sottrarsi al giudizio nel merito.
Il dichiarare un ricorso inammissibile, però, equivale a comminare una sanzione gravissima, insuscettibile di sanatoria ed in grado di pregiudicare il regolare prosieguo del processo.
Il nostro ordinamento tributario è costellato di cause di inammissibilità – tassativamente indicate agli artt. 18, 21, 22 e 24 del d. Lgs. n. 546 del 1992 – che, a ben guardare, attengono unicamente all’azione del contribuente e mai a quello degli enti impositori.
In altri termini, mentre il contribuente è costretto a districarsi fra gli adempimenti imposti dalla legge per non vedersi dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, l’agire dell’Amministrazione finanziaria è, invece, esente dall’osservanza di qualsiasi formalità, che ne determini l’inammissibilità.
Perfino il termine dei n. 60 giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, di cui all’art. 23 del d. lgs. n. 546 del 1992, ha natura ordinatoria, ancorché una costituzione tardiva finisce per rendere particolarmente difficile e gravosa la difesa del contribuente in termini di produzione di documentate controrepliche.
Il particolare “curioso”, però, è che, nello schema ideato dal legislatore, l’individuazione delle cause di inammissibilità del ricorso avrebbe dovuto essere circoscritta – tranne i casi in cui non sia manifesta – alla c.d. fase preliminare del ricorso e rilevata con Decreto del Presidente di sezione, in forma monocratica ed inaudita altera parte – ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992.
Si è perfettamente a conoscenza che la mancata rilevazione da parte del Presidente di sezione, circa la sussistenza di una causa di inammissibilità, non preclude la possibilità che la stessa sia rilevata, anche d’ufficio, nelle fasi successive del processo, ma si tratta di ipotesi scolastiche che quasi mai trovano riscontro nella realtà.
Sulla funzione attribuita all’esame preliminare del ricorso, merita di essere segnalato il parere della Corte di Cassazione per il quale l’istituto “…risponde ad un’esigenza al tempo stesso di accelerazione e deflazione del contenzioso e, in particolare, a quella di evitare di investire la commissione, organo collegiale, di ricorsi palesemente inammissibili”- cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 15 aprile 2016, n. 7514.
Ancorché rapida e snella, però, la procedura prevista dal citato art. 27 non viene, di fatto, quasi mai utilizzata, preferendosi devolvere la questione al collegio per dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi con sentenza.
Eppure, eccezion fatta per alcune ipotesi, attraverso l’esame preliminare sarebbe possibile individuare la quasi totalità delle cause di inammissibilità dei ricorsi tributari.
E’ appena il caso di rilevare che il dichiarare un ricorso inammissibile con Decreto presidenziale – e non con sentenza – consentirebbe alla parte ricorrente di adire alla procedura del Reclamo, di cui all’art. 28 del citato D. Lgs. n. 546 del 1992, per vedersi eventualmente rimuovere la causa ostativa in tempi rapidi ed ottenere una pronuncia nel merito.
Seguendo la procedura prevista dall’art. 28 del d. Lgs. n. 546 del 1992, infatti :
– il Reclamo deve essere notificato, a tutte le parti costituite, entro il termine perentorio di n. 30 giorni dalla comunicazione del Decreto di inammissibilità;
– entro i successivi n. 15 giorni, a pena di inammissibilità, deve essere depositato presso la competente commissione tributaria;
– scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il Reclamo in Camera di consiglio.
La procedura di reclamo si conclude :
a. con una Sentenza in cui è confermata l’inammissibilità del ricorso ovvero è dichiarata l’estinzione del processo ;
b. con una Ordinanza non impugnabile (per l’ipotesi di accoglimento) in cui sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
La circostanza che i Decreti presidenziali di inammissibilità – al pari di tutte le attività elencate all’art. 27 del d. Lgs. n. 546 del 1992 – non siano retribuiti non può certo rappresentare una giustificazione al loro pressoché totale inutilizzo, se, da una siffatta omissione, può derivare un grave nocumento per la platea dei contribuenti, costretti ad adire al giudice superiore per vedersi rimuovere la declaratoria di inammissibilità.

* Coordinatore Master in Diritto tributario Universitas Mercatorum