Moratoria sui mutui:
accordo fino al 2017

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Rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2017 il nuovo accordo per il credito sottoscritto da Abi e associazioni delle imprese. Il protocollo comprende tre iniziative a favore delle Pmi: “Imprese Rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2017 il nuovo accordo per il credito sottoscritto da Abi e associazioni delle imprese. Il protocollo comprende tre iniziative a favore delle Pmi: “Imprese in ripresa”, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; “Imprese in sviluppo”, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle aziende; “Imprese e Pa”, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle Pmi nei confronti della Pubblica amministrazione. Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo tutte le piccole e medie imprese operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”). L’iniziativa “Imprese in ripresa” prevede la concessione di una nuova moratoria sui mutui contratti dalle Pmi. In particolare la sospensione per un periodo di 12 mesi viene accordata per il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. La stessa sospensione può essere concessa per il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare, mentre è dimezzata a 6 mesi per le operazioni di leasing mobiliare. L’allungamento può riguardare la durata dei mutui, le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario. Il periodo di allungamento non può essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari. L’accordo consente di sospendere o allungare anche i finanziamenti che abbiano già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la richiesta non sia stata presentata nei 24 mesi che precedono la data di presentazione della nuova domanda di moratoria.
Accordo_credito_2015.pdf