All’avvio della procedura di mediazione non va più versato alcun importo. A stabilirlo è il Tar Lazio e la risposta dei professionisti riuniti nell’Associazone All’avvio della procedura di mediazione non va più versato alcun importo. A stabilirlo è il Tar Lazio e la risposta dei professionisti riuniti nell’Associazone nazionale avvocati italiani non si fa attendere. Con la sentenza 1351/15 il Tribunale amministrativo del Lazio annulla il regolamento che disciplina la nuova mediaconciliazione e contestualmente afferma che la legge che regola la mediaconciliazione prescrive che, in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione. “Da questa decisione esecutiva derivano due conseguenze – spiega Maurizio De Tilla, presidente dell’Associazone nazionale avvocati italiani protagonista, nelle ultime settimane, di un’altra battaglia, a sostegno dell’annullamento del regolamento relativo alle elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati – La prima è che nessun importo va più versato al momento dell’avvio della procedura di mediazione. La seconda è che i versamenti effettuati (ed imposti) sono illegittimi”. Il Tar Lazio rileva infatti che il decreto ministeriale 180/2010, al comma 2, art. 16, prevede che “per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”. Il comma 9 dello stesso art. 16 prevede poi che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”. Secondo il Tribunale amministrativo, entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo. “Dopo questa decisione – conclude De Tilla – gli Enti di conciliazione sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente riscossi, mentre il Ministero della Giustizia è tenuto al risarcimento del danno. Si tratta di svariati milioni di euro che vanno rimborsati”.