Mafiosi al 41 bis, l’emergenza sanitaria li riporta a casa?

I cronisti di giudiziaria lo chiamano laconicamente “41 bis”. Un numero che descrive un articolo di legge dell’ordinamento penitenziario, norma che regolamenta la detenzione all’interno delle strutture carcerarie italiane. Il 41 bis in realtà è il “regime detentivo speciale”, istituito a cavallo delle due stragi che ferirono l’Italia: Capaci e via D’Amelio, erede delle già “carceri speciali” create negli anni Settanta contro il terrorismo e poi abolite nell’ottantasei con la legge Gozzini. In questo regime vi finiscono quegli uomini ritenuti dallo Stato il piano più alto del crimine. Il carcere duro viene usato per spezzare i legami con l’esterno degli uomini affiliati ai clan: ma anche per fiaccarne la resistenza, per spingerli alla resa. In questo regime sono finiti uomini che sono stati riconosciuti colpevoli di associazione mafiosa, alcuni sono ritenuti autori di omicidi, estorsioni, violenze o di aver pilotato appalti pubblici, insomma persone che nella loro vita hanno adottato condotte discutibili giuridicamente, pertanto, i giudici hanno deciso di applicare il regime del 41 bis: carcere duro che per legge non prevede la possibilità di usufruire di pene alternative. Almeno, sino ai giorni scorsi, infatti, sembrerebbe che il giudice di sorveglianza abbia concesso gli arresti domiciliari per motivi di salute, al capomafia di Palarmo, Francesco Bonura, 78 anni. Bonura è considerato uno dei boss più influenti ed è stato condannato definitivamente per associazione mafiosa a 23 anni. Così la notizia ribalzata sugli organi di stampa nazionale rischia di segnare – secondo molti- un precedente che aprirebbe le porte del carcere per molti mafiosi che hanno segnato epoche di terrore e di omicidi. Il là sembra che sia stato dato dal Dap (amministrazione penitenziaria) che il 21 marzo scorso ha inviato ai direttori delle carceri italiane una circolare che li invitava a segnalare detenuti malati e anziani per eventuali pene alternative. In altre parole, l’emergenza epidemiologica dettata dal covid19 porterebbe alcuni boss di cosa nostra agli arresti domiciliari in quanto il loro stato di salute sarebbe incompatibile in considerazione anche dell’emergenza covid, con il carcere.
Una situazione questa che genera all’interno della società civile indignazione e stupore. La giustizia è uno dei capisaldi del nostro Paese, ci appelliamo ad essa e ne confidiamo ogniqualvolta episodi violenti segnano la nostra società ed incidono ferite nelle nostre coscienze. Il regime del 41 bis, psicologicamente per l’opinione pubblica rispecchia il sinonimo  della definizione “buttate la chiave della sua cella”, infondo, sapere che una persona che si è macchiata di crimini feroci o si è affiliato alla criminalità organizzata per loschi benefici, stia patendo isolamento e stringenti condizioni di vita, appaga e non poco. Ed ora pensare che una pandemia possa riportare fuori dai penitenziari uomini vettori del virus mafioso, spaventa ed indigna, facendo calare in molti il senso di fiducia nutrito verso la giustizia. La stessa che và in frantumi e schiaffeggia i familiari delle vittime di mafia e non rende giustizia alle morti per mano di persone che non si sono posti alcun scrupolo e che nel corso della loro vita non hanno mai abiurato alla loro appartenenza alle più pericolose organizzazioni criminali del mondo. E chi ha vissuto gli anni del terrore oggi teme un ritorno al passato, come un dejavu alla stagione post-stragista, consentendo a queste persone di rafforzare il loro potere che si nutre anche di presenza fisica sul territorio e di potergli lasciare margine per nuove strategie di attacco allo Stato. Indignazione e paura che fanno parte di aspetti sociali e psicologici, umani e comprensibili, ma c’è anche un aspetto giuridico, che senza dubbio và approfondito e compreso, per questo motivo ho deciso di parlarne con l’avvocato penalista del foro di Nocera Inferiore, Giovanni Pentangelo, che ci aiuta a delineare meglio il quadro del 41 bis.

  1. Avvocato, anzitutto ci spiega in cosa consiste il regime del 41bis?

L’ art. 41 bis dell’ Ordinamento Penitenziario, comunemente conosciuto come “carcere duro” non è una pena, come da tanti erroneamente ritenuto, bensì una modalità di esecuzione della pena o della misura di custodia cautelare. Viene applicato su provvedimento del Ministro della Giustizia, previa richiesta del Ministro degli Interni o, più frequentemente, previa richiesta dell’ Ufficio della Direzione Distrettuale Antimafia che procede alle indagini sul detenuto, per reati di associazione mafiosa o di terrorismo con finalità eversive. Lo scopo è quello di isolare quasi totalmente il detenuto al fine di impedirgli di comunicare con i suoi sodali, anche attraverso canali indiretti e così interrompere il suo apporto direttivo o partecipativo all’ organizzazione criminosa di cui fa parte. Consiste in una notevole compressione dei diritti del detenuto ai limiti della tortura.
Si pensi che il detenuto al 41 bis trascorre 22 ore al giorno in una cella che, alla finestra, ha applicata una placca di metallo che gli impedisce di guardare fuori e che permette soltanto ad un fascio di luce naturale di entrare. É sorvegliato a vista 24 ore su 24. Ha una sola ora d’ aria al giorno ed una di socialità che svolge in gruppi di massimo 4 persone di età e di provenienza geografica differente. Ha un solo colloquio al mese con i familiari che incontra per un’ora in una stanza, alla presenza costante di un agente della Polizia Penitenziaria. É diviso dai familiari da uno spesso vetro divisorio che impedisce contatti “epidermici”e comunica con loro, attraverso un citofono. Tutta la posta che scambia è sottoposta a censura, tranne le comunicazioni con il suo difensore che rechino la dicitura “per interesse di Giustizia”.
I colloqui con i difensori non hanno limiti temporali ma vengono svolti alla presenza costante di un agente di polizia penitenziaria o sono video filmati. La partecipazione ai processi può avvenire esclusivamente in videoconferenza e mai fisicamente.

  1. Ritiene che tale misura considerata l’emergenza epidemiologica possa avere delle eccezioni? In altri termini le chiedo, può un detenuto in regime di 41 bis essere scarcerato ad oggi?

Per come è “ridotto” all’ isolamento quasi assoluto, il pericolo del contagio da Covid-19 è una ipotesi pressoché remota per il detenuto al regime speciale del 41 bis. Si badi che lo stesso ha contatto esclusivamente con il gruppo di tre agenti penitenziari che si alternano nel sorvegliarlo a vista. Per cui, con il controllo sanitario degli agenti penitenziari che prestano servizio nelle sezioni detentive e degli avvocati che vanno a colloquio, il rischio contagio è scongiurato.

  1. Ammesso che un detenuto in tale regime avanzi istanza tramite il suo legale di scontare la pena in regime domiciliare, potrebbe essere accolta? La legge lascia margine e discrezionalità al giudice?

Bisogna distinguere  se il detenuto è in regime di espiazione pena o se è in regime di custodia cautelare, in altre parole se sta scontando una pena oppure è in attesa di giudizio definitivo. Nel primo caso è competente il Tribunale o il Magistrato di Sorveglianza per i detenuti al regime del 41 bis con unica sede in Roma, nel secondo caso è competente il Giudice innanzi al quale si sta svolgendo il processo. Il tribunale di Sorveglianza per i 41 bis ha percentuali di accoglimento delle istanze di attenuazione del regime detentivo rasenti lo zero. Nel secondo caso, venute meno le esigenze cautelari, il Giudice “del processo” deve valutare concretamente le istanze di attenuazione della misura.

  1. A Lei è capitato di ottenere una scarcerazione di un detenuto al regime del 41 bis?

Io ho difeso tre detenuti sottoposti a questo regime speciale. Uno in regime di espiazione pena a cui sono riuscito ad anticipare la scarcerazione grazie ad uno sconto di pena di oltre cinque mesi ottenuto sfruttando una norma che tutela detenuti, come il mio assistito, che  hanno vissuto un periodo considerevole di detenzione in condizioni ritenute degradanti ed inumane.
Gli altri due in regime erano di custodia cautelare perché ancora sotto giudizio.
Per uno sono riuscito, ad ottenere gli arresti domiciliari in un paese limitrofo al suo, grazie ad una istanza presentata dopo l’esame di alcuni collaboratori di Giustizia ritenuti originariamente “determinanti per l’accusa” ma poi non rivelatisi propriamente tali.
Per l’altro, non ho potuto fare altro che attendere la decorrenza dei termini di custodia cautelare perché sottoposto contemporaneamente a più processi in fasi dibattimentali diverse.

  1. Francesco Bonura, detenuto al carcere di Opera in regime di 41 bis ha ottenuto i domiciliari nella sua Palermo. Un caso singolo e dettato da cosa? Potrebbe creare un precedente, secondo lei?

Per poter rispondere, avrei bisogno di leggere attentamente il provvedimento che non ho ancora trovato sulla banca dati. A senso, ritengo che le motivazioni dell’attenuazione del regime detentivo per il Bonura non risiedano direttamente nel pericolo di contagio da Covid-19 ma più in un grave ed irreversibile stato patologico che, di fatto, gli impedirebbe anche di riprendere contatti con vecchi, o potenzialmente nuovi, sodali.
In altre parole, le gravi patologie e il decorso del tempo lo renderebbero avulso dagli attuali  sistemi criminali organizzati.

  1. Ad oggi vi è una legge, un decreto, qualche linea di indirizzo che concede ai detenuti per qualsiasi reato e regime –in questo caso vado oltre al 41 bis- in considerazione dell’emergenza epidemiologica di poter scontare la pena al di fuori di un penitenziario?

L’ art.  123 del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo scorso, ripercorrendo la vecchia Legge 199 del 2010 tuttora in vigore, prevede che tutti i detenuti in regime di espiazione pena cha a giugno 2020 residuano non più di 18 mesi di pena da espiare, possono ottenere l’ attenuazione del regime detentivo, continuando a scontare la pena presso il proprio domicilio con il monitoraggio dato dal braccialetto elettronico. In modo molto cauto, i Magistrati di Sorveglianza competenti a decidere sulle istanze, hanno provveduto, ad oggi, ad attenuare il regime detentivo esclusivamente dei soggetti con serie patologie potenzialmente seriamente aggravabili dal Covid-19.