Lotta al caporalato: al via la nuova normativa

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Il fenomeno del caporalato rappresenta da decenni una ferita aperta nel mondo del diritto del lavoro; lo sfruttamento della manodopera lavorativa per il tramite dell’intermediazione illecita dei “caporali” ha raggiunto, secondo i recenti dati del rapporto sulle agromafie 2016 elaborato dall’Eurispes e dalla Coldiretti, proporzioni impressionanti: sarebbero circa 430 mila in Italia, i lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nel settore agricolo (ma in misura sempre crescente negli ultimi 10 anni anche nel mondo edilizio) ai margini di qualsiasi tutela lavoristica ,in condizione di sostanziale schiavitù.

Nessun contratto di lavoro applicato, retribuzioni che possono scendere fino ai 3,50 euro l’ora ed orari di lavoro che oscillano dalle 12 alle 16 ore al giorno: questa  è la realtà di un mondo sommerso, fatto di minacce, sfruttamento e talvolta violenza; a farne le spese sono lavoratori (in particolare donne e stranieri) spesso in gravi difficoltà economiche, vittime di caporali che agiscono al soldo di imprenditori ed organizzazioni malavitose.

Il primo intervento del legislatore in materia, col chiaro scopo di arginare il fenomeno, risale alla legge n. 148/11: il provvedimento ha introdotto nel nostro codice penale l’art. 603bis (rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), punendo l’intermediazione con la reclusione da cinque ad otto anni e con sanzioni da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato.

Ma la normativa in esame, carente di una chiara definizione di “intermediazione lavorativa” e rigidamente ancorata all’individuazione di una struttura organizzativa alla base dello sfruttamento, si è rilevata poco efficace nel debellare questa piaga.

La legge n. 199/2016 (entrata in vigore lo scorso 4 novembre) è quindi intervenuta delineando una nuova normativa per contrastare il caporalato, riscrivendone la disciplina e facilitando l’individuazione delle fattispecie criminose.

La norma, composta da 12 articoli, stabilisce che commette reato chiunque “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori” o “ utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. E’ evidente come la legge introduca una fattispecie criminosa che prescinde dalla presenza di condotte violente o minacciose, delineando il caporalato caratterizzato da violenza ed intimidazioni come un sottogenere della fattispecie-base, allargando di fatto la platea delle condotte perseguibili.  

Ma la legge n. 199/2016 introduce anche un altro importante correttivo alla normativa di contrasto al caporalato: è stata infatti prevista la sanzionabilità anche del datore di lavoro oltre che dell’intermediario, mentre sono confermate (con lievi modifiche) le sanzioni a carico del “caporale” (da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore reclutato e da 1000 a 2000 euro in caso di violenze e minacce) e la reclusione da uno a sei anni. La normativa dispone anche una serie di aggravanti nel caso in cui i lavoratori siano stati esposti a gravi rischi fisici o tra gli stessi vi siano minori non ancora in età lavorativa. Significativa è anche l’attenuante ( fino ai 2/3 della pena) prevista per coloro che collaboreranno con l’autorità giudiziaria o le forze di polizia nel concreto reperimento di prove utili alle indagini.

La nuova normativa prevede inoltre che i proventi derivanti dalle confische vengano assegnati ad un Fondo anti-tratta, con lo scopo di risarcire le vittime del caporalato. Si spera che la legge appena entrata in vigore possa essere finalmente un valido strumento di lotta a questa piaga economica e civile, che non solo contribuisce ad aumentare il dissesto economico di settori produttivi di grande rilevanza per il nostro paese ma annichilisce la dignità di una grande fascia di lavoratori, lucrando sullo stato di bisogno e mortificando quelle istanze di giustizia, eguaglianza e partecipazione sociale sancite dalla nostra Costituzione.