Nella fine della prima metà di Novembre il Primo Ministro francese Castex ha prolungato di altri 15 giorni le misure di lockdown parziale prese il 30 Ottobre . Soltanto alla fine di Novembre si dovranno prendere decisioni sulla eventuale riapertura di alcuni piccoli commerci . Dal primo Dicembre però bar e ristoranti rimarranno chiusi come informa l’Ambasciata d’Italia a Parigi sul suo sito . Il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha firmato poi nella notte il nuovo dpcm che introduce nuove misure per contrastare la seconda ondata del virus. Questo è corredato di alcuni allegati e sono previste disposizioni diverse a seconda delle regioni che si trovano in zona rossa, gialla o arancione . Il provvedimento in vigore in Francia da fine Ottobre prevede aperti i luoghi di lavoro, le scuole, le catene sanitarie e alimentari. Questa volta quindi restano aperti gli hotel, i commerci all’ingrosso, le fabbriche , i cantieri , gli asili e le scuole e fino alle superiori comprese. Viene introdotto il divieto di spostamenti fra regioni. Resta la possibilità di uscire di casa per un’ora al giorno entro un raggio di 1 km, oppure per andare o accompagnare i figli a scuola, oppure per recarsi al lavoro.
Qualunque sia il motivo per uscire di casa , occorre sempre compilare e portare con se’ una autocertificazione.
Il DPCM 13/10/2020 ha introdotto a partire dal 14 Ottobre ulteriori novità in materia di ingressi in Italia. Si segnala in particolare la nuova formulazione della lettera C dell’art. 6, comma 8 del DPCM. Questa norma, combinata con la lettera A dell’art. 6, comma 8, prevede l’obbligo di sottoporsi al tampone anche per chiunque entra in Italia dalla Francia per motivi di lavoro e per più di 120 ore, ma le restanti eccezioni al tampone rimangono.
Il Ministero degli Affari Esteri Italiano ha aggiornato la pagina web delle domande e risposte In caso si volesse segnalare una eccezione all’obbligo di tampone occorrerà cerchiare l’articolo 5 punto F (“nessuno dei casi sopra indicati”) della autodichiarazione e compilare il successivo punto 6, indicando chiaramente l’eccezione. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.