Le obbligazioni subordinate: una storia sfortunata

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Per chi lo ricorda “la manovra fatta con tecnica lunare” è già stata applicata in Italia quando, nel 1992, al culmine di una crisi valutaria, che avevo visto bruciare circa 90.000 mila di lire in difesa (inutile?) della lira attaccata dalla speculazione internazionale, il Governo Amato ed il c.d. “dream team”1, prendevano, a mercati chiusi nel week end, precisamente nella notte fra il 9 e il 10 luglio, alcune drastiche misure fra cui quella di incamerare il 6 per mille da tutti i depositi bancari esistenti. Recentemente, fra il 22 ed il 23 novembre 2015, cioè fra sabato e domenica, è stato approvato, ed applicato nottetempo, il cosiddetto decreto salva banche. Quest’ultimo ha preceduto, di pochissimo, l’entrata in vigore del bail-in che in caso di dissesto di un istituto di credito fa partecipare, alla copertura delle perdite, i clienti relativamente alla quota eccedente i 100.000 euro di deposito. Tale provvedimento rimuove la, totale, protezione del risparmiatore e del depositante, che, sin dalla crisi bancaria del 1931, era stata sempre assicurata e che, oggi, non esiste più. Comunque, con quel decreto notturno, inserito per essere inamovibile nella legge di stabilità, hanno partecipato alla copertura delle perdite di quattro istituti di credito (Banca Etruria, Cari Marche, Carife e Cari Chieti), non solo, come è logico, i detentori delle azioni di quelle banche, ma anche i portatori di obbligazioni subordinate. Non si ha intenzione di gridare allo scandolo o parlare, come si sta facendo in questi giorni, di sottoscrittori impreparati truffati da “bancari senza cuore”, ma considerare la questione sotto un profilo generale traendone , se possibile,alcune considerazioni di buon senso. Per dare un’idea delle emissioni obbligazionarie, queste sono regolate nel codice civile dagli articoli 2410 e seguenti, ed in particolare all’articolo 2411, primo comma, si dice : “Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.”

Quindi in qualche modo, nel caso di dissesto di un emittente, i portatori di un prestito obbligazionario (subordinato) saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori sociali, ed ovviamente, in via residuale. Una considerazione: ma quando è stato comunicato il dissesto di quegli emittenti che, a quanto risulta, erano in amministrazione straordinaria e non falliti o in liquidazione coatta. Inoltre, con quanto rinveniva da quei prestiti obbligazionari sono state coperte e ripianate (parzialmente) solo le perdite accumulate! Tuttavia, autorevolissime voci, sulla stampa nazionale, hanno sostenuto che, in fondo, i sottoscrittori di quei titoli implicitamente accettavano il rischio quando, acquistando quei bond, avevano ottenuto dei rendimenti al di fuori del mercato: essendo, come è noto, il rendimento correlato inversamente al rischio, chi ottiene tassi elevati, di fatto, accetta un rischio maggiore: sante parole! Va, però raccontato, e sottoposto, all’attenzione di quelle voci autorevoli uno dei casi, per verificare se quelle sottoscrizioni erano implicitamente rischiose; quindi valga per tutti un esempio. Uno di questi prestiti, emessi dalla Carife (in quale angolino del documento sottoscritto era scritto che era un prestito con vincolo di subordinazione? evidentemente ciò era sfuggito al disattento investitore) venne sottoscritto, nell’agosto del 2006, con scadenza e rimborso quinquennale ed un rendimento, variabile, pari all’euribor (a quell’epoca era, su base annua, 2,835) oltre ad uno spread dello 0,15, che portava il rendimento lordo di quei titoli a circa il 3%, le cedole erano staccate semestralmente. Alla scadenza, cioè nel 2011, il prestito venne prolungato di altri cinque anni (quando venne riunita l’assemblea degli obbligazionisti per ottenerne la necessaria delibera, così come previsto dall’articolo 2415 del codice civile? All’epoca, evidentemente, anche questo particolare sfuggì al sottoscrittore disattento), ed il rendimento vide crescere lo spread sull’euribor, pari nell’agosto del 2011 all’1,194, allo 0,40 annuo: ovvero un rendimento lordo annuo pari al 2,34: in ogni caso, come è facile constatare, non sembrano rendimenti elevati o al di fuori del mercato. Si tenga presente che l’euribor, da quell’anno in poi, è stato in continua discesa sino a tutto il 2015: ne segue che mai, sino all’entrata in vigore dell’inglorioso decreto salva banche, i rendimenti di quel prestito obbligazionario non sono stati mai alti o appetitosi, pertanto, il rendimento non avrebbe in alcun caso potuto costituire una spia di pericolosità da tenere presente. Un altro particolare va ricordato la banca a far data dal 2012 provvide, annualmente, a rimborsare un quinto della quota capitale, e risultava, per il sottoscrittore, particolarmente difficile vendere il residuo prestito attesa la caduta verticale del valore (corso) del titolo se non a costo di pesanti perdite. Infine, l’istituto emittente venne sottoposto, durante gli anni interessati, a due ispezioni dall’organo di controllo, ovvero la Banca d’Italia, la prima nel 2009 e la seconda, durata alcuni mesi, a cavallo fra il 2012 ed il gennaio 2013, anno in cui (maggio) la banca venne commissariata. Evidentemente, ma qui è solo una considerazione generale, se gli uffici istituzionali deputati alla vigilanza, ivi compresi i Commissari Straordinari nominati con decreto del Ministero del Tesoro, non si sono accorti, o comunque non hanno dato sufficienti segnali dell’imminente dissesto, che ha portato a quell’infelice manovra che ha consentito la copertura delle perdite accumulate, come poteva accorgersene chi aveva sottoscritto, nel lontano 2006, quel prestito e non aveva nessun strumento conoscitivo messogli a disposizione del sistema? La colpa, evidentemente, dell’incauto risparmiatore troppo votato a lasciarsi andare a “rischiose speculazioni”!