L’avvocato Vizzino: Più attenzione al reclutamento dei Consulenti tecnici di ufficio

2015

Gli avvocati Riccardo Vizzino ed Emma Vizzino, con lo Studio Legale Associato Vizzino, la costituente associazione diritto alla salute e la collaborazione del Prof Maurizio Municinò, responsabile di Unità operativa medicina pubblica valutativa e necroscopica, hanno inviato una lettera ai Tribunali della Campania e della Basilicata, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense e alla Federazione Nazionale dei Medici per sottoporre loro una riflessione sulla questione dei consulenti Tecnici di Ufficio nell’ambito del processo civile.

Ecco il testo della lettera
“La presente nasce dall’esigenza di porre l’attenzione su uno dei principali aspetti che concorrono a determinare le vicende critiche del sistema giudiziario del nostro Paese che, purtroppo, non sempre riesce a garantire e tutelare l’esercizio indipendente ed imparziale della Giurisdizione ed a fornire un’ottimale organizzazione e gestione dei suoi Uffici.
La riflessione che qui si sottopone, segnatamente, concerne il ruolo, le competenze e le responsabilità dei Consulenti Tecnici di Ufficio nell’ambito del processo civile, argomenti questi sui quali anche il Governo Autonomo della Magistratura è intervenuto a più riprese affermando la necessità di attuare buone prassi e modifiche normative essenzialmente in tema di affidamento degli incarichi.
De iure condito, come è noto, di recente è intervenuta la Legge n. 24/2017 Gelli – Bianco, che all’art. 15 ha disciplinato la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti.
Ai sensi del richiamato articolo, infatti, l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia spetta ad un medico specializzato in medicina legale affiancato da specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Inoltre, poiché come per il Giudice, anche per il consulente tecnico sussiste l’esigenza che siano garantite la terzietà ed imparzialità, gli artt. 22 e 23 delle disposizioni attuative del c.p.c. già stabilivano le modalità di distribuzione degli incarichi ed il relativo potere di vigilanza; in particolare l’art. 23 come integrato dalla Legge n. 69/2009 sancisce:”Il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della Giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall’ufficio e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”.
Su tale argomento, il Legislatore, ancora una volta con la Legge Gelli–Bianco, sopra citata, dispone all’art 15 che la scelta dei consulenti tecnici debba avvenire “tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3” (ovvero negli albi tenuti dai singoli Tribunali) “in cui devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”. Tali albi ai sensi del comma 3 debbano essere aggiornati ogni 5 anni e, in sede di revisione, ai sensi del comma 2 “devono indicare l’esperienza professionale maturata dai singoli esperti, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati”.
Ebbene, questo il quadro normativo, ciò che preme evidenziare è, da una parte, purtroppo la reiterata violazione delle disposizioni innanzi rammentate nell’ambito di molti uffici giudiziari soprattutto facenti parte della Regione Campania; dall’altra, ancora un vuoto normativo nella disciplina che concerne i profili di incompatibilità dei Consulenti tecnici di ufficio, nonché un’ assenza di doveroso controllo sulle nomine e sulle iscrizioni del Consulenti agli albi presso i Tribunali.
Sotto il primo profilo, duole rappresentare come, contrariamente a quanto normativamente stabilito, nell’ambito delle consulenze mediche, gli incarichi vengano assegnati sovente non a specialisti della medicina legale, ma a medici privi di qualsivoglia specializzazione (medici di base) o ad “esperti” di branche che poco hanno a che vedere con il tipo di patologia da accertare.
Così non è infrequente, specie nei giudizi di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, che, ad esempio, lesioni ortopediche debbano essere valutate da un cardiologo o da un neurologo, con grave pregiudizio per coloro che si rivolgono alla Giustizia per la legittima tutela dei loro diritti ed interessi.
Tale modus procedendi, infatti, se da una parte non consente l’adeguato dispendio delle tecniche della propria scienza, dovendo il consulente valutare casistiche non affini all’area medica di sua competenza e rischiando pericolose improvvisazioni; dall’altra importa la produzione di CTU nulle perché elaborate senza l’adeguata conoscenza della dottrina e delle regole giuridiche che governano il processo.
Ecco perché è doveroso sollecitare un più attento controllo sugli incarichi conferiti affinché, come normativamente previsto e recepito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass n. 18773 del 26.09.2016), si assuma davvero la centralità del medico legale (che, oltre ad essere esperto della materia scientifica di cui si parla, conosca il nesso di causa materiale e giuridica, sappia distinguere il concetto di rapporto contrattuale o extracontrattuale, l’onere della prova e così via) a cui, a seconda dei casi concreti, dovranno essere affiancati specialisti della branche concernenti la lesione oggetto della consulenza.
Di tali esperti pure dovrà valutarsi non solo il mero titolo accademico, ma anche il suo concreto e stimato esercizio negli anni.
Violazioni, purtroppo, si registrano anche nell’ambito dei processi, prevalentemente in materia di infortunistica stradale, nei quali è domandato l’ausilio di p.a.: la scelta ricade, anche in questi casi, su soggetti privi dei requisiti normativamente previsti, laddove è indiscutibile che il danno tecnico possa essere stimato solo ed esclusivamente da periti assicurativi iscritti all’albo nazionale gestito dalla Consap.
Non meno evidenti sono le problematiche che concernono la inosservanza delle disposizioni che codificano il principio della turnazione nello svolgimento degli incarichi, la qual cosa, non solo lede le legittime aspettative degli esperti regolarmente iscritti agli albi e portatori delle specifiche competenze richieste, ma soprattutto favorisce la creazione e la perpetuazione – spiace evidenziarlo- di rapporti privilegiati tra Giudici e Consulenti in chiaro spregio del principio di trasparenza.
In alcuni casi anche con grave pregiudizio del diritto di difesa delle parti nel giudizio.
Siffatte ipotesi, in verità, sono state poste pure all’attenzione della Suprema Corte che, con la sentenza S.U. n. 10157/16 del 18.05.2016, a chiare lettere ha affermato che il Giudice non può nominare sempre gli stessi Consulenti tecnici d’ufficio, anche se il rapporto con questi si è ormai consolidato per via delle comprovate capacità ed efficienza nello svolgere le perizie. Se lo fa, violando così i criteri di equa rotazione stabiliti dal codice di procedura civile, rischia un procedimento disciplinare.
Ciò nonostante, la prassi del conferimento degli incarichi a pochi e noti Consulenti non sembra volersi debellare.
Eppure, giova rammentarlo, la legge Gelli- Bianco, al comma 3 dell’art.15, prevede che gli albi dei consulenti debbano essere aggiornati ogni 5 anni e, che in sede di revisione, ai sensi del comma 2, deve essere indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
È palese, quindi, che il Legislatore se da un lato ha stabilito che è fondamentale la figura del medico–legale ai fini di un parere tecnico necessario alla decisione del Giudice, dall’altro ha espresso, mediante l’obbligo previsto in capo ai consulenti di ufficio di indicare il numero e la tipologia degli incarichi ricevuti e revocati, l’esigenza di garantirne sia la competenza sia la loro indipendenza ed autonomia rispetto ai Giudici.
Passando all’esame del secondo dei profili sopra accennati, si vuole evidenziare come la normativa ad oggi vigente presenti ancora delle lacune specie per quanto concerne il regime di incompatibilità, ricusazione ed astensione dei Consulenti, così che non si riesce effettivamente a far sì che siano rispettati i principi della indipendenza e della terzietà.
Invero, la disciplina codicistica recata negli artt. 192. 51, 52 c.p.c., non pare sufficiente a scongiurare le ipotesi, non infrequenti, in cui i CTU, pur non avendo un immediato interesse nel processo, siano comunque in vario modo legati alle parti in causa, allorché prestino la loro opera privatamente ed al di fuori delle aule di Giustizia.
Per essere più chiari e basandosi su semplici dati empirici ricavati sopratutto dall’osservazione di quanto accade in molti fori soprattutto della Regione Campania, si constata che “quei pochi” consulenti d’ufficio, sovente nominati dal Magistrato, svolgono abitualmente anche il ruolo di Consulenti tecnici di parte negli stessi mandamenti, circondari e distretti.
La conseguenza è che diventa altamente probabile che lo stesso specialista sia, seppur in altri processi, consulente di una delle parti della causa ove svolge il ruolo di tecnico d’ufficio, subendo l’obiettività del suo operato un più che intuibile condizionamento.
Non solo! Molte certificazioni soprattutto mediche e, non può non dirsi, prive di fatturazione, contenute nei fascicoli di parte, recano la firma di quegli stessi medici, che, nel medesimo foro, vengono frequentemente incaricati quali CTU.
Così, specialmente alcuni mandamenti del Giudice di Pace Campano appaiono come una inespugnabile fortezza in cui, a servizio di una giustizia umiliata e tradita, vi sono vassalli di interessi personali o di pochi e, certamente, quanto mai lontani dall’essere esempio di rettitudine, trasparenza ed imparzialità.
Queste falle del sistema potrebbero essere sanate qualora si prevedesse un più rigoroso controllo delle nomine dei consulenti e soprattutto, de iure condendo, un regime più stringente dei motivi di incompatibilità/ricusazione.
A tale uopo, sarebbe opportuno prevedere un regime di incompatibilità assoluta delle funzioni di CTU e CTP o negare lo svolgimento contemporaneo dell’incarico di CTU e di Consulente di Parte, quanto meno, nello stesso Circondario di Tribunale, secondo quella stessa ratio ispiratrice delle norme sull’incompatibilità dell’avvocato ad esercitare le funzioni giudiziarie onorarie di Giudice di Pace nel circondario del Tribunale dove esercita la professione forense. Tali restrizioni, si sa, intendono evitare che le funzioni giudiziarie siano espletate dal magistrato onorario in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro.
Potrebbe essere opportuno, in ogni caso, sin da subito, formulare, all’atto di conferimento dell’incarico peritale, specifici quesiti al Consulente in merito: all’eventuale svolgimento di prestazione d’opera professionale nell’interesse delle parti in causa, sebbene in altre vertenze; all’ eventuale espletamento del ruolo di CTP nel circondario del Tribunale ove è nominato.
Piace chiudere questa riflessione condivisa con una pregnante affermazione del Chiovenda secondo cui: “il compito dei processualisti non si esaurisce nella costruzione di più o meno politi sistemi ma dovesse applicarsi alla comprensione dei modi nei quali la giustizia viene in concreto gestita non già al lumicino di una non meglio identificata tradizione e di non arduamente identificabili gruppi di poteri sibbene alla luce dei valori della società nella quale accade di vivere”.
Il ruolo di tutti gli operatori della Giustizia non è quello di accettare passivamente l’ordinamento giuridico così come è stato concepito ma è piuttosto, quello di leggere ed accogliere gli impulsi e le esigenze che la nostra Società via via esprime, nonché conoscere, arricchire e contestare, ove necessario, le modalità con cui la Giustizia viene esercitata in tutte le sue estrinsecazioni.
E’ perciò auspicio di chi scrive che l’Ecc.mo Presidente del Tribunale voglia intervenire, vigilando, sulle iscrizioni agli albi e sulle modalità di reclutamento dei Consulenti Tecnici di Ufficio investiti del delicato compito di accertare la realtà dei fatti in ottemperanza alla normativa vigente.
E’, inoltre, doveroso, a garanzia del corretto funzionamento dell’intera macchina della giustizia, sollecitare un opportuno intervento normativo che disciplini particolari forme di incompatibilità per i Consulenti iscritti o che vogliano iscriversi agli albi presso i Tribunali.
Quali responsabili del corretto funzionamento della macchina giudiziaria non possiamo non aspirare ad una Giustizia nuova, sana e trasparante, la quale potrebbe dare, come è proprio della sua funzione, una forte motivazione per una ripresa dal degrado etico-morale in cui versa il nostro Paese”.