Il rapporto tra irrogazione della confisca ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione trova il suo fulcro concettuale nella nota sentenza Varvara c. Italia pronunciata dalla Corte E.D.U. nel 2013 in merito alla possibilità di applicare la confisca urbanistica a fronte di un mancato accertamento di responsabilità.
Entrando immediatamente in medias res, la corte si pronunciò sostenendo che la confisca ivi prevista non potesse applicarsi nel caso di prescrizione del reato urbanistico, anche qualora la responsabilità penale fosse stata incidentalmente accertata in tutti i suoi elementi perché – si legge nella sentenza – «La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un’interpretazione dell’art. 7 (Convenzione E.D.U) che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso. Sarebbe infatti incoerente esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata. Nella presente causa, la sanzione penale inflitta al ricorrente, quando il reato era estinto e la sua responsabilità non era stata accertata con una sentenza di condanna, contrasta con i principî di legalità penale appena esposti dalla Corte e che sono parte integrante del principio di legalità che l’art. 7 Convenzione impone di rispettare».
A seguito della sentenza Varvara, in virtù dell’art 117 Cost., si renderebbe oggi sostanzialmente impossibile per il giudice penale italiano irrogare la confisca ex art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001, a fronte di un reato prescritto ex art. 157 c.p.; in realtà tale pronuncia si porrebbe in contrasto con numerosi principi e parametri costituzionali talché fu sollevata, poco tempo dopo, una questione di legittimità costituzionale.
La Consulta con sent. 49 del 2015 ha ritenuto di non doversi pronunciare nel merito di quanto deferitole, ritenendo sussistente l’inammissibilità della questione così come formulata dai giudici.
La problematica infatti non doveva porsi tanto sulla costituzionalità dell’art. 44, co. 2 d.P.R. n. 380 del 2001, quanto sulla legittimità della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione E.D.U. nella misura in cui essa consenta l’ingresso, nell’ordinamento italiano, della sentenza “Varvara” asseritamente incostituzionale.
La Corte Costituzionale ha affermato che se il giudice interno ritiene di aderire a pronunce europee non consolidate, rimane privo della possibilità di eccepire l’incostituzionalità della norma interna contrastante poiché il parametro di riferimento, cioè la disposizione C.E.D.U., per come interpretata dalla Corte di Strasburgo, non ha la consistenza necessaria per sovrastare la legislazione statale.
Dunque la pronuncia della Corte di Strasburgo sulla confisca urbanistica, essendo una decisione non espressiva di un indirizzo consolidato, non costituisce un parametro vincolante da porre a fondamento di un processo interpretativo; così la Corte ha sostanzialmente lasciato ai giudici nazionali il compito di decidere se accedere o meno ad una lettura convenzionalmente orientata dell’art. 44, 2° co., d.p.r. n. 380 del 2001, secondo il principio di diritto affermato nella sentenza Varvara.
La Corte in linea più generale ha disposto che se la prescrizione non è concettualmente incompatibile con un accertamento di responsabilità idoneo a legittimare l’applicazione di una “pena” il giudice deve orientarsi per una soluzione che, in conformità con quanto disposto dalla Corte di Strasburgo, non comprometta i valori costituzionali.
Quanto esposto lascia chiaramente intravedere una successiva giurisprudenza non lineare in materia.
Con sent. Cass. Pen. 21-07-2015 n. 31617 “il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.”
Dovendosi escludere che la confisca del prezzo del reato si atteggi alla stregua di una pena, ne esce rafforzata l’idea che la stessa non presupponga un giudicato formale di condanna perchè “la confisca del prezzo del reato non presenta connotazioni di tipo punitivo, dal momento che il patrimonio dell’imputato non viene intaccato in misura eccedente il pretium sceleris, direttamente desunto dal fatto illecito, e rispetto al quale l’interessato non avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione, essendo frutto di un negozio contrario a norme imperative.”
La sentenza in oggetto perviene al corollario su esposto a seguito dell’esposizione dell’iter storico-normativo in materia di confisca; già negli anni ’90 infatti le Sezioni Unite furono investite del tema della possibilità di una confisca senza condanna e disposero: “nei casi di confisca previsti dall’art. 240, comma 1 e comma 2, n. 1, essendo richiesta la condanna, la confisca non può essere disposta se il reato è estinto” o ancora secondo la sentenza De Maio il legislatore ha esteso l’obbligatorietà della confisca anche al profitto del reato, che l’art. 240 c.p., comma 1, prevedeva come facoltativa, ma ha mantenuto fermo il presupposto della condanna, prevedendo soltanto l’ulteriore ipotesi della sentenza ex art. 444 c.p.p.
La Suprema Corte non ha mancato, però, di esprimersi anche in senso contrario a quanto sopra disponendo la confisca di un bene lottizzato – seppur in presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – sulla base di una adeguata motivazione sull’attribuibilità del fatto all’imputato (Cass. Pen. 08-04-15 n. 16803).
Il panorama giurisprudenziale appare, dunque, frastagliato e privo di un orientamento consolidato. Saranno le successive pronunce della Corte, si spera, a far luce sulla materia ad oggi ancora controversa.
Piera Di Guida