Per la riapertura di una indagine giudiziaria dopo che il caso è stato archiviato non è necessario che siano state acquisite nuove fonti di prova, ma è sufficiente una nuova rilettura del materiale probatorio già in possesso del pubblico ministero. “Si tratta di una sentenza abbastanza recente e importante” spiega il dott. Salvatore Pignataro presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania – il nostro presidente nazionale Aicis professo. Ugo Terracciano ha voluto pubblicare anche nella rubrica dell’Associazione Aicis evidenziando che la V Sezione della Cassazione penale nella sentenza n. 13802 del 17 febbraio 2020 ha espresso la seguente motivazione: “L’art. 414 cpp non richiede quale condizione necessaria per l’autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest’ultima che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un’ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni”. L’art. 414 cpp prevede che “Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335 (registro delle notizie di reato)”.
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