Informazioni da rivedere – non sempre le guide online sono adeguate

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L’informazione al giorno d’oggi assume vieppiù una rilevanza fondamentale nella gestione delle attività attraverso il mondo virtuale del web. Un mondo dal quale è possibile attingere tanto utilizzando l’opportuna attenzione.

Le notizie vanno sempre controllate e verificate nelle fonti ma è opportuno dirlo anche nella fondatezza. Non sempre l’attendibilità delle fonti corrisponde ad un’informazione fondata e corretta.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di esaminare un sito pubblico gestito dal Governo con la curiosità di chi è consapevole di poter apprendere qualcosa di nuovo ogni giorno, nonostante si eserciti la professione da quasi sei lustri.

Il sito è il seguente http://www.quellocheconta.gov.it/ il portale del Governo per l’educazione finanziaria, molto ricco di informazioni e soprattutto abbastanza intuitivo anche per chi – come lo scrivente – non può certo definirsi un nativo digitale.

Smanettando con curiosità, siamo finiti consultare – attraverso la barra degli strumenti – la voce che più si avvicina alle nostre sensibilità, finendo in una pagina molto chiara dal titolo “consulta gli strumenti assicurativi per le tue necessità”.

Il corredo di “pulsanti” da scegliere per approfondire risulta essere abbastanza completo. Ma considerando le radicate inclinazioni ci siamo fermati al terzo titolo che corrisponde alla voce “Polizza cauzione”.

Pigiando il tasto “scopri” si è aperta una pagina che ha come introduzione la seguente definizione di cauzione: La polizza cauzione (chiamata anche polizza fideiussoria) si stipula affinché l’assicurazione garantisca il pagamento a favore di un terzo soggetto (il beneficiario) di una determinata somma di denaro in caso di inadempimento di una obbligazione principale da parte dell’assicurato (ad esempio, il completamento di un’opera, il pagamento di un credito o il pagamento di tasse).

Definizione corretta, forse non esaustiva, ma abbastanza scolastica e chiara. Nulla di straordinario. Ma la sorpresa arriva al rigo successivo: Per esempio, se hai chiesto un mutuo per comprare casa, con questa polizza puoi garantire alla banca il pagamento mensile della rata, anche in caso di carenza di liquidi: sarà l’assicurazione a pagare per te.

L’esempio indicato, purtroppo, non è calzante.

Anzi l’autore insiste continuando: Oppure, se sei un imprenditore edile e realizzi che il denaro che hai a disposizione non sarà sufficiente per finire la costruzione di un palazzo, con questa polizza hai la garanzia che l’assicurazione provvederà a pagare le persone cui sei debitore e potrai concludere il lavoro.

Gli esperti del settore, ma anche quelli meno avvezzi, avranno sicuramente colto la contraddizione: interpretare e rappresentare una polizza del ramo 15 come un comune contratto aleatorio – assimilabile ad un rischio come le perdite pecuniarie – non è corretto. I principi della surrogazione e del regresso, insiti nel contratto fideiussorio, costituiscono un carattere essenziale che non può essere ignorato da chi descrive tale tipologia di prodotto.

Con questo negozio giuridico il soggetto il fideiubente si obbliga personalmente verso il beneficiario – titolare di un diritto nei confronti del fideiuvato – per l’adempimento di un’obbligazione. La caratteristica fondamentale, che distingue questo contratto da tutte le altre polizze assicurative, è che in caso di sinistro il fideiussore, dopo aver adempiuto all’obbligo, si surroga nel diritto del beneficiario. Di conseguenza quest’ultimo può esperire un’azione di regresso, con tutte le conseguenze del caso, nei confronti del debitore.

E’ del tutto evidente che ci troviamo al cospetto di ben altra tipologia rispetto al classico “contratto aleatorio” e che la rappresentazione fornita dal sito sia errata e fuorviante. Non a caso nel Codice Civile la fideiussione costituisce un Capo a sé stante – il XXIII per la precisione – ben diverso da quello Dell’Assicurazione.

Proseguendo nella lettura troviamo altre sorprese che ci lasciano perplessi, del tipo “Valuta le tue entrate economiche e la loro continuità, per capire se sei in grado di sostenere il pagamento mensile del premio…”

Le evoluzioni degli ultimi anni hanno arricchito i testi di garanzia delle polizze fideiussorie – che variano per tipologia di settore e obbligazioni garantite – contemplando tutta una serie evoluzioni che rendono la materia in discussione viva e palpitante. Ma la rinuncia agli effetti dell’art. 1901 c.c., che ammette l’efficacia della garanzia anche in caso di mancato pagamento del premio, è uno dei capisaldi del ramo cauzioni. Tralasciare anche questo principio per ipotizzare un pagamento mensile è oltremodo fuorviante.

Una revisione del sito, che per il resto è abbastanza intuitivo, si rende assolutamente necessaria.

Salvatore Magliocca