Sono stati riaperti, con la Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 490) i termini per la concessione e per la richiesta di indennizzo in caso di cessazione dell’attività Sono stati riaperti, con la Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 490) i termini per la concessione e per la richiesta di indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale. A ricordarlo è l’Inps con il messaggio numero 4.832, condiviso nel suo impianto generale dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposita nota, precisando che il beneficio può essere concesso anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, numero 207 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Requisiti Due i requisiti fondamentali per accedere all’indennizzo: 62 anni di età per gli uomini e 57 anni di età per le donne; iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione commercianti Inps. Possono inoltre accedere all’agevolazione (con decorrenza dal primo febbraio 2014), anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo primo gennaio 2009-31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. Invio domande Le domande di indennizzo potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2017 da parte di coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo numero 207 del 1996 nel periodo compreso tra il primo gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016; coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi dell’articolo 19-ter nel periodo tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. In ogni caso indennizzi concessi non potranno essere antecedenti al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. Scadenza indennizzi La scadenza degli indennizzi scatta al compimento da parte del titolare delle età pensionabili adeguate agli incrementi della speranza di vita individuate dalla legge n. 214 del 2011 (Riforma delle Pensioni Fornero). L’Istituto precisa poi che l’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la pensione di vecchiaia che dal primo gennaio 2012 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Le condizioni Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve: • cessare definitivamente l’attività; • riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata; • effettuare la cancellazione dal: o registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; o registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; o dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio. Misura dell’assegno Ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’Inps spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione: 501,38 euro nel 2014. L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero. L’assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata. I periodi indennizzati sono utili quale contribuzione figurativa, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione (e non anche per la misura). Come ottenere l’indennizzo Per ottenere l’indennizzo occorre presentare apposita domanda: sul sito dell’Inps è stato già pubblicato, in formato Pdf, il modello AP 95 per la presentazione delle istanze.