Il ravvedimento operoso

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Il ravvedimento operoso è un istituo disciplinato dall’art 13 del d.lgs 472/1997 e consente a chi ha commesso irregolarità nell’applicazione delle norme tributarie di rimediarvi spontaneamente, beneficiando della riduzione della sanzione prevista per ogni violazione.

La legge 190/2014 comma 637 lettera b (attuata nel 2015), provvede a modificare tale disciplina, ampliando i termini nei quali è consentito avvalersene e riducendo le cause che ne impediscono l’utilizzo, in modo da aumentare l’applicabilità nelle condizioni in cui è consentito farvi ricorso.

Il 16/6 è il giorno noto come TAX DAY, cioè il giorno in cui teoricamente, ogni anno, dovrebbe essere concentrato il maggior numero di versamenti fiscali, ma suole registrarsi un numero sempre più esiguo di pagamenti.

La modifica alla disciplina è, dunque, una strategia del Fisco per incrementare il gettito tributario; l’obiettivo del legislatore è infatti quello di incentivare la TAX COMPLIANCE, cioè il livello di adesione spontanea dei contribuenti agli obblighi fiscali.

Si utilizzano strumenti come gli “alert” che l’Agenzia delle entrate invia periodicamente ai contribuenti per segnalare elementi di cui l’amministrazione finanziaria è a conoscenza e per evidenziare eventuali anomalie. In tal modo il contribuente allertato ha l’opportunità di rimediare ad eventuali errori o omissioni nel pagamento dei tributi.

Applicando la modifica, il contribuente deve: rimuovere la violazione pagando le imposte dovute; corrispondere la sanzione ridotta; presentare una Dichiarazione Integrativa in cui vanno evidenziati i quadri della dichiarazione originaria, oggetto di aggiornamento, e quella non modificata.

Prima delle modifiche era necessario che: la violazione non fosse già constatata e notificata a chi l’avesse commessa; non fossero iniziate ispezioni e verifiche; non fossero iniziate di accertamento. Tali preclusioni non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e accertamento.

Lo “sconto” sulle sanzioni è riconosciuto sia se la regolarizzazione avviene su iniziativa personale dell’interessato, sia se la stessa è stimolata dall’avvertimento dell’Agenzia delle entrate; è inoltre utilizzabile sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche.

Sono regolarizzabili tutte le violazioni tributarie causate da errori e omissioni in materia di versamenti, fatturazione, certificazioni ecc. Non è consentita l’applicabilità, invece, per le violazioni derivanti da comportamenti antigiuridici di diversa natura, ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tra gli strumenti del ravvedimento operoso troviamo quello della “Lieve tardività”, col quale i versamenti fatti con un ritardo non superiore a 90 giorni sono ora puniti non più con la storica sanzione ordinaria del 30% ma con quella dimezzata del 15%.

Si distinguono, in fine, delle tipologie di ravvedimento:

“Il ravvedimento sprint” che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; la sanzione ordinaria del 15%, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi o omessi, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

“Il ravvedimento breve” che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; dop il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 15% si riduce di 1/10.

“Il ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce al 3, 75%.