Il fondo patrimoniale

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Prima del fatidico SI, o eventualmente anche durante il matrimonio, i coniugi sono chiamati a fare una scelta importante: comunione o separazione di beni? In realtà, non tutti sanno che si ha disposizione anche una terza alternativa rappresentata dal fondo patrimoniale. Ma cos’è questo fondo patrimoniale? Il codice civile lo considera come uno strumento che consente, di vincolare uno o più beni mediante la destinazione degli stessi ai bisogni della famiglia. Questo fondo dunque, in parole più semplici, consente ai coniugi di vincolare parte dei loro beni, per la realizzazione dei bisogni familiari. Scelta questa forma di regime patrimoniale, l’atto costitutivo verrà redatto in presenza di testimoni, e lo stesso dovrà essere annotato a margine dell’atto di matrimonio, ai fini dell’opponibilità nei confronti di terzi. La titolarità di questi beni spetterà ad entrambi i coniugi, salvo che sia stato diversamente stabilito nell’atto costitutivo. Tuttavia anche se la titolarità venisse attribuita ad uno solo dei coniugi, si tratterebbe sempre di un diritto di proprietà non pieno, ma funzionalizzato alla realizzazione dello scopo prefissato nell’atto costitutivo, ossia la realizzazione dei bisogni della famiglia. Ma cosa si intende per famiglia? La famiglia qui deve intendersi come famiglia nucleare, comprensiva dei soggetti al cui mantenimento la coppia è obbligata: dunque i coniugi stessi, i figli legittimi, adottivi e affiliati nonché i minori in affidamento temporaneo. Qualche disputa dottrinale aveva posto dubbi sul fatto che potessero essere inclusi i figli naturali, cioè figli concepiti da persone non unite in matrimoni. Tuttavia, la tesi predominante che tende ad equiparare i figli naturali a quelli legittimi, lascia propendere per l’inclusione dei figli naturali nel novero dei beneficiari del fondo. Più difficile è delineare i contorni del concetto di bisogni. Una parte della dottrina ritiene che il concetto di “bisogni” non possa portare ad includere istanze che vadano al di là della nozione di “mantenimento” dei coniugi e dei figli, comprensivo dunque di quei bisogni propri della vita di relazione e del contesto sociale della famiglia con esclusione delle esigenze delle singole persone. Secondo altra dottrina, invece, sarebbero riconducibili al concetto di bisogno anche le esigenze individuali, a patto però che rientrino nell’indirizzo di vita scelto dai coniugi. Particolarmente delicato è stabilire se nel novero dei bisogni siano da includersi pure le esigenze derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta da uno dei membri. La risposta dipende dal corretto bilanciamento dell’interesse de membri a non vedere esposti i beni del fondo ai possibili pregiudizi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale.

Per quanto concerne invece i beni che possono rientrare a far parte del fondo, il codice civile individua i beni immobili, i beni mobili iscritti nei pubblici registri ed i titoli di credito. Delineate le caratteristiche tipo dell’istituto bisogna soffermarsi sulle prospettive future dello stesso. Il fondo ancora oggi non ha ottenuto una grande diffusione. Uno dei motivi principali, è rappresentato dal fatto che si faccia riferimento alla sola famiglia legittima e questo rappresenta un ostacolo insormontabile all’apertura dell’istituto verso nuovi orizzonti applicativi come alla stessa famiglia di fatto. Ma il vero problema è un altro. La particolarità di questo strumento, sta in questo: attraverso la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia, i beni ricompresi nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti in sede esecutiva dai creditori, solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia. Oggi il fondo patrimoniale, non è più utilizzato come strumento alternativo alla comunione o separazione dei beni, ma come strumento fraudolento utilizzato da imprenditori, per sottrarre i beni all’esecuzione dei PROPRI creditori sotto la falsa riga di voler destinare quegli stessi beni alla realizzazione dei bisogni familiari.