Il Codice degli appalti

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Il 16 Aprile 2016 il legislatore ha provveduto all’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (d. lgs. 50/2016) meglio conosciuto anche come codice degli appalti, riguardante l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Il decreto legislativo è suddiviso in 6 parti (ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni; contratti di appalto per servizi, lavori e forniture; contratti di concessione; partenariato pubblico privato e contraente generale; infrastrutture e insediamenti prioritari; disposizioni finali e transitorie), 17 titoli, 14 capi, e 9 sezioni, inoltre è composto da 220 articoli e 25 allegati.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo, è stato abrogato il vecchio Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006).

Le principali novità che ha portato questo decreto legislativo sono numerose: introduzione di una disciplina unitaria dei contratti e delle concessioni; semplificazione delle procedure con conseguente concessione di larga discrezionalità all’Amministrazione; introduzione di nuove e specifiche misure volte a dare maggiore efficienza al sistema.

Nell’ambito specifico dei contratti, i due pilastri fondamentali che sostengono la riforma sono la discrezionalità della PA e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che detta strumenti di regolamentazione flessibile predisposti, come bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo. Circa la discrezionalità, la nuova riforma ha previsto una maggiore efficienza nelle scelte dell’operatore pubblico, al fine di prevenire disagi causati da un controllo poco adatto a contrastare i continui tentativi di elusione degli schemi contrattuali disposti dalla Pubblica Amministrazione. Con l’esempio dell’offerta economica più vantaggiosa, che ha sostituito il criterio dell’offerta al massimo ribasso, evince la prevalenza del fattore qualitativo rispetto al fattore quantitativo.

Nello schema di questo nuovo decreto legislativo, l’ANAC vigila sui contratti pubblici affinché sia garantita l’economicità di esecuzione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni di inosservanza  grave della normativa di settore, predispone ed invia al Parlamento e al Governo una relazione annuale sulle attività svolte, vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici, servendosi all’occorenza dei poteri sanzionatori, gestisce le banche dati (AVC Pass, banca dati nazionale degli operatori economici). Data la centralità delle attività da Svolgersi, il Consiglio dell’ANAC ha predisposto una Commissione affinché si proceda alla stesura dei provvedimenti normativi attuativi del nuovo codice dei contratti.

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti, il nuovo codice contiene un principio secondo il quale queste possano procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, e di lavoro per un importo non superiore ai 150.000 euro. Al di sopra di tali soglie, le stazioni appaltanti devono possedere una qualificazione specifica offerta dall’ANAC laddove sussistano determinate condizioni tecnico organizzative.

Per quanto riguarda gli operatori economici, è di grande rilevanza il rating d’impresa.

Per garantire terzietà ed imparzialità, l’ANAC possiede un albo contenente dei nominativi che saranno scelti tramite sorteggio nella fase di composizione delle commissioni di aggiudicazione. Inoltre il sistema della cd. legge obiettivo è stato del tutto superato; tale sistema creava una corsia preferenziale per il finanziamento, l’approvazione progettuale e l’esecuzione delle opere definite quali infrastrutture strategiche nazionali. La scarsa incidenza nella concretezza di questo istituto ha provocato una inevitabile abrogazione. Attualmente, le strutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese saranno individuati attraverso due strumenti di pianificazione e programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) ed il documento pluriennale di pianificazione (DPP), inoltre, le grandi opere saranno sottoposte a consultazione pubblica.

Le disposizioni in materia di partenariato pubblico privato, in house e contraente generale sono state oggetto di revisione e semplificazione. Un esempio è la codificazione dell’istituto del baratto amministrativo. Per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale, possono essere concesse riduzioni o esenzioni di tributi.

Il legislatore ha previsto degli interventi volti a rafforzare la trasparenza, prevedendo l’obbligo dell’utilizzo della procedura di gara con pubblicazione del bando. Non risulta esclusa nemmeno l’evoluzione tecnologica, infatti, il decreto legislativo tiene conto anche dell’utilizzo di mezzi telematici, attualmente non ancora obbligatori. Il documento di gara unico europeo (DGUE) è uno di questi, che consiste in una autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche.

Nel codice è codificato anche l’istituto del soccorso istruttorio, grazie al quale, in circostanza di incompletezze o irregolarità, può essere chiesta una regolarizzazione entro dieci giorni su richiesta della stazione appaltante. Tuttavia, le carenze documentali necessarie non sono assolutamente sanabili.

Infine, in ambito processuale, al fine di ridurre il contenzioso, è stato introdotto un rito abbreviato in Camera di Consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione e altri metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale.