Gestione Separata, in arrivo le lettere di mora per chi non paga i contributi

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Sono in arrivo gli avvisi bonari di messa in mora da parte dell’INPS per chi nel 2018 non ha versato i contributi per sè e per gli eventuali collaboratori assicurati con la Gestione Separata.

Si tratta dell’ultimo avvertimento per i debitori che hanno la possibilità di sanare e regolarizzare la situazione entro 30 giorni, anche per mezzo di un pagamento dilazionato o certificando l’eventuale pagamento già avvenuto.

È importante per chi svolge la libera professione conoscere le regole e gli oneri collegati alla propria situazione previdenziale. Fatture in cloud ha ideato una guida online in riferimento alla pensione gestione separata, offrendo informazioni su pensioni, casse previdenziali e assicurazioni professionali.

I titolari di Partita IVA sprovvisti di una cassa professionale hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS, scaricando dal portale dell’INPS il modello SC04, compilandolo con dati anagrafici, data inizio attività e tipologia di attività e consegnandolo per mezzo del portale web dell’INPS, tramite Contact Center Multicanale – numero verde 803164 o attraverso gli intermediari dell’Istituto e i servizi telematici.

L’iscrizione alla Gestione Separata non comporta alcun pagamento di contributi fissi, per cui la cancellazione da essa è inutile. In ogni caso non è prevista nessuna procedura telematica per effettuare la cancellazione.

L’avviso bonario che avverte del non pagamento dei contributi e relativa situazione debitoria, è recapitato anche in modo digitale, per mezzo del “cassetto previdenziale”.

L’accesso al cassetto avviene tramite il sito internet www.inps.it, effettuando l’accesso ai servizi per aziende e consulenti, con autenticazione con Pin (Spid), inserendo il Codice fiscale e il numero Pin. Dopo l’invio dell’avviso bonario, avviene l’emissione dell’avviso di addebito.

A pagamento non avvenuto, e scaduti i primi 30 giorni, l’Inps procede con il recapito dell’avviso di addebito esecutivo e l’intimazione ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione.

Ultimo step, qualora non avvenisse ugualmente il saldo, l’agente di riscossione procederà all’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

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