Fisco, note di variazione 2021 entro la data di presentazione del modello Iva

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di Riccardo Di Biase

Con la scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022 relativa al periodo d’imposta 2021 può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva se sono verificati i presupposti relativi all’esigibilità dell’imposta e al possesso della fattura d’acquisto, così come specificato dalla Circolare n. 1/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata entro il prossimo 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato), da tutti i contribuenti titolari di partita iva che esercitano attività d’impresa, arte o professione.
In caso di mancato rispetto del termine si considerano valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni, ossia entro il termine del 29 luglio 2022, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge ridotte con l’applicazione del ravvedimento operoso.
Nel modello Iva devono quindi essere riepilogate, oltre alle operazioni attive e passive, anche tutte quelle operazioni passive per le quali si sono verificati i duplici requisiti del possesso della fattura e dell’esigibilità dell’imposta ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione. Ne consegue che per gli acquisti effettuati nel 2021 con ricezione della fattura entro il termine del 31 dicembre 2021 la detrazione può essere operata al più tardi in sede di dichiarazione annuale Iva, entro il 2 maggio 2022. Invece, per gli acquisti effettuati nel 2021 con ricezione del documento nel 2022 il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2022, presumibilmente entro il 30 aprile 2023, in quanto entrambi i presupposti si sono verificati nel corso del periodo d’imposta 2022. Si ribadisce quindi, che con entrambi i presupposti e previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’articolo 25, Dpr 633/72 può essere detratta l’imposta assolta con riferimento all’acquisto o importazione di beni e prestazioni di servizi.
Inoltre, la Circolare 20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo stesso termine si applica anche alle note di variazione in diminuzione. In tal caso l’AdE ha specificato, con la Circolare n. 20/2021 e n. 5/2022, che se la nota di variazione viene emessa entro i termini previsti l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o nella dichiarazione Iva di riferimento.
La stessa Agenzia ha chiarito che se la nota di variazione viene emessa nel periodo 1°gennaio-2 maggio 2022 la detrazione dell’imposta assolta può essere esercitata o nel periodo in cui la nota viene emessa o stesso in sede di dichiarazione annuale relativa al periodo cui la nota si riferisce (Es. 2 maggio 2023).
Diventa perciò necessario monitorare con attenzione la situazione dei crediti non riscossi in quanto, come si evince anche dalla risposta ad interpello n. 216 del 26 aprile, il tema delle note di variazione è strettamente collegato anche alla procedura cui ciascun debitore è assoggettato.

*Commercialista in Napoli