Fermo delle attività
Via alle richieste d’aiuto

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Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione del decreto del 23 luglio 2014, ha approvato criteri e modalità per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione del decreto del 23 luglio 2014, ha approvato criteri e modalità per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria. I beneficiari sono gli armatori autorizzati all’esercizio della pesca marittima con il sistema a strascico, che comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno aderito all’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’articolo 2 del decreto 23 luglio 2014. Requisiti Per ottenere l’aiuto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, precisi requisiti: l’autorizzazione rilasciata dal proprietario dell’unità da pesca all’armatore per la presentazione dell’istanza; il possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio; l’unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata al momento dell’arresto temporaneo obbligatorio; l’unità deve avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell’arresto, fatti salvi eventi non imputabili ai beneficiari, opportunamente documentati dalle competenti Autorità; il rispetto dell’intero periodo di fermo obbligatorio definito dall’articolo 2 del decreto 23 luglio 2014; il rispetto delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea indicate all’articolo 4, comma 1, del decreto 23 luglio 2014 (solo per i pescherecci iscritti nell’areale compreso da Trieste a Bari); l’unità deve essere in possesso, alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico in corso di validità. Scadenza L’armatore autorizzato all’esercizio della pesca marittima con il sistema strascico deve, previa autorizzazione del proprietario dell’imbarcazione, trasmettere al ministero delle Politiche, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – Pemac IV – viale dell’Arte, 16 – 00144 Roma, attraverso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione, apposita istanza, redatta secondo lo schema predisposto, entro il 30 aprile 2015. Cassa integrazione Inoltre, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione, è prevista l’attivazione, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, della procedura per l’erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell’intero periodo di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca.


Destinatari Armatori autorizzati all’esercizio della pesca a strascico Requisiti Autorizzazione del proprietario dell’imbarcazione Possesso di tutti i documenti di bordo Imbarcazione regolarmente armata ed equipaggiata al momento del fermo Almeno 75 giorni di pesca effettuati in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data del fermo Il rispetto dell’intero periodo di fermo obbligatorio Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico Scadenza 30 aprile 2015