Conoscere come sono calcolate e dove si trovano indicate le ferie all’interno delle buste paga è essenziale per i titolari delle aziende.
Si tratta di una questione fondamentale sia dal punto di vista della regolarità a fini normativi che della produttività interna.
In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più a dove si trovano indicate le ferie all’interno delle buste paga, trattando anche come considerare i giorni festivi nella maturazione ferie.
Come sono indicate le ferie in busta paga?
La prima cosa da capire è il modo in cui le ferie si trovano indicate all’interno delle busta paga. Possono, infatti, essere dichiarate secondo diverse procedure, nello specifico due: a ore oppure a giorni.
In tal senso non di rado può capitare che sia presente solo una semplice sigla: O, che sta per ore, e G che sta per giorni.
Pertanto, l’abitudine generale (e la più diffusa) è quella di utilizzare l’opzione giorni per le ferie, mentre quella ore per i permessi, ma non è detto che sia sempre così.
Questo aspetto si rivela essenziale da conoscere soprattutto per l’azienda, che risulterà così nelle opportune condizioni per comprendere la precisa quantità di ferie e permessi che ha a disposizione ciascun dipendente.
Festività e calcolo delle ferie
Calcolare le ferie nel modo corretto è essenziale. Le festività hanno un peso specifico importante dal punto di vista dell’elaborazione delle buste paga, per questo è importante conoscere come incidono.
Per quanto concerne il calcolo nei payroll, è essenziale tenere presente che sono da considerare come festive tutte le domeniche, a cui vanno aggiunte le festività nazionali.
In questi casi il dipendente non lavora ma si trova a percepire comunque la retribuzione concordata nel contratto. Le festività da considerare sono:
- Capodanno (1° gennaio).
- Epifania (6 gennaio).
- Lunedì di Pasqua.
- Festa della Repubblica (2 giugno).
- Ferragosto (15 agosto, Assunzione della Beata Vergine).
- Ognissanti (1° novembre).
- Immacolata Concezione (8 dicembre).
- Natale (25 dicembre).
- Santo Stefano (26 dicembre).
- Santo Patrono del paese in cui ha sede l’azienda.
- La retribuzione della Pasqua è prevista solo all’interno di alcuni contratti collettivi.
Non vanno più considerate, invece, alcune, festività soppresse da alcuni anni: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione e Corpus Domini (la data è legata alla Pasqua), San Pietro e Paolo (29 giugno), Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre).
La predisposizione delle ferie annuali ha come punto di riferimento il contratto collettivo che viene regolato all’interno delle attività della propria azienda: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro).
È quindi diverso, per fare un esempio a seconda che si tratti di uno contratto di tipo metalmeccanico oppure commerciale.
Nel primo caso vanno considerate quattro settimane di ferie annue, da stabilire a seconda che la settimana sia di cinque o sei giorni. Nel secondo caso, invece, vengono maturati ventisei giorni di ferie l’anno, sulla base di una settimana lavorativa di sei giorni.
Meglio, quindi, sapere quali sono non solo le condizioni contrattuali in sé ma a quale categoria si appartiene, dal momento che vi sono differenze e specificità particolari.
Come vedere le ferie in busta paga
Sia le ferie che i permessi maturati si trovano indicati sul cedolino paga mensile, il quale deve essere consegnato dal datore di lavoro obbligatoriamente per legge.
Generalmente la voce inerente ferie e permessi si trova immediatamente dopo la parte inerente a INAIL e IRPEF, immediatamente in basso.
Questa l’eventualità più comune, ma non è la sola: in altri modelli di busta paga può capitare che la sezione dedicata alle ferie sia localizzata nella parte centrale del cedolino. La sezione deve essere, in ogni caso, non solo presente, ma contrassegnata nel modo opportuno.
Sia per le ferie che per i permessi sono indicati quelli maturati, goduti e residui, a cui va aggiunto il cosiddetto residuo AP. Come già detto entrambi possono essere valutati in modalità ore oppure giorni.
Infine, ricordiamo che in base alla legge attuale deve essere smaltito un minimo di due settimane entro l’anno di maturazione, volendo anche consecutivamente. Le restanti due settimane vanno consumate entro i 18 mesi successivi una volte finito l’anno di maturazione.
Per gli ulteriori giorni di ferie aggiuntivi valgono le scadenze concordate all’interno della fase contrattuale. Se non rispettate tali misure comportano sanzioni importanti, capaci di superare quattromila euro. Le ferie obbligatorie non sono monetizzabili.