Fatture digitali negli archivi della PA: il decreto 17 Giugno 2014.

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Il 31 dicembre 2016 è la scadenza ultima per completare il procedimento di digitalizzazione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione, compresi i rapporti B2B (business-to-business, o commercio interaziendale) in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto 17 giugno 2014.

Caratteristiche dei documenti informatici.

I documenti rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e legibilità e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale.

I documenti informatici sono conservati nel rispetto del codice civile e del codice dell’amministrazione digitale, garantendo l’estrazione di informazioni previste obbligatoriamente, come nome, cognome, partita IVA, codice fiscale. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari.

Il procedimento di generazione di copie informatiche e delle copie su supporto informatico sono accompagnate dall’apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o di firma elettronica basata su certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Sempre ai fini fiscali, l’idoneità di tali copie è autenticata da notai o da pubblici ufficiali a ciò autorizzati, mentre la distruzione di documenti analogici è ammessa solo dopo il completamento della procedura di conservazione e autenticazione.

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari.

Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente comunica di effettuare la conservazione in forma elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari. Il documento deve essere reso leggibile, in caso di controlli o ispezione, presso la sede del contribuente o presso il luogo di conservazione diverso dichiarato, in alternativa e nel rispetto delle regole dettate dalle Agenzie fiscali, è possibile presentare i documenti per via telematica.

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento telematico ai sensi del decreto legislativo 241/1997. Il pagamento dell’imposta relativa a fatture avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in particolare, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta da bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.