Errore di fatto: l’erronea qualificazione giuridica dell’ente non rileva come errore revocatorio

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L’art. 395, n.4, c.p.c., pone come condizione alla revocazione della sentenza la necessaria rilevanza di un errore di fatto, risultante da atti o documenti della causa.

L’errore può nascere dalla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa, ovvero quando vi è la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è stata invece accertata; in entrambi i casi il fatto non può costituire punto controverso o essere oggetto della sentenza.

Con la legge n.353/1990 venne introdotto nel nostro ordinamento l’art.391-bis, c.p.c., prevedendo la possibilità di revocare le sentenze della Corte di Cassazione ogni qual volta ricorra il presupposto previsto dal n.4 dell’art.395 c.p.c., ossia la presenza di un errore di fatto.

Trattandosi di un mezzo particolarmente incisivo nell’ambito processuale, la revocazione, con particolare riguardo all’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, c.p.c., non può che essere subordinata ad una serie di presupposti determinati minuziosamente dal legislatore, che non lascino adito ad un eccessivo potere discrezionale del giudice nella loro interpretazione, rendendo quindi circoscritto in modo specifico l’ambito di applicazione di tale strumento.

La qualificazione dell’errore di fatto quale presupposto della revocazione è da sempre oggetto di numerose sentenze della Corte ed è stata ulteriormente chiarificata dalla sentenza 5347/2014, ove il Consiglio di Stato si è pronunciato definendolo, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., come la mancata percezione di dati di fatto presenti a tutti gli effetti negli atti processuali, una “svista” del giudice; tale pronuncia ha posto un freno ai continui dibattiti sulla determinazione dell’errore revocatorio, esprimendo il parere concorde del Consiglio di Stato e della Cassazione.

Nonostante le continue chiarificazioni a riguardo, nuovamente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è stata chiamata in causa per stabilire se l’erronea qualificazione pubblicistica di un ente sia un errore rilevante a tutti gli effetti come presupposto per la revocazione, ai sensi dell’art.391-bis c.p.c. .

Con la sentenza n.4413/2016, le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso proposto dall’Hydro Catania s.p.a., la quale aveva precedentemente proposto,dinanzi alla Corte, un’istanza di regolamento di giurisdizione, in riferimento ad un giudizio da essa promosso dinanzi al Tar Sicilia. Le Sezioni Unite, con un ordinanza datata settembre 2013, dichiararono la giurisdizione in parte del Giudice Ordinario, in parte del Giudice amministrativo, in base ai diversi profili della controversia. La Hydro Catania s.p.a. propone quindi ricorso per revocazione, sostenendo che l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria del giudizio ha come unica premessa la supposizione di una circostanza di fatto esclusa dalla documentazione ed incontestata fra le parti, ossia il fatto che la SIE s.p.a. sia un ente di pubblica amministrazione. L’errore viene ravvisato dalla ricorrente laddove la Corte, esaminando una convenzione stipulata tra la S.I.E. ed il Consorzio territoriale ottimale 2 Catania acque, pone la questione dell’inquadramento di tale convenzione come accordo fra pubbliche amministrazioni. Viene quindi richiesto che l’intera controversia sia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.

Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, in quanto l’errore commesso dalla Corte nell’attribuire all’ente S.I.E. l’erronea qualificazione di pubblica amministrazione non è un errore di fatto, così come descritto ai sensi dell’articolo 395, n.4, cpc; tale qualificazione non dipende da una “svista” del giudice, un errore di percezione, bensì da una vera e propria errata interpretazione e valutazione degli atti della causa.

L’errore di fatto, quindi, non può in alcun modo sorgere da un’errata attività interpretativa del giudice;esso è il mezzo utilizzato dal legislatore per rimuovere l’ostacolo frapposto tra realtà processuale e percezione del giudicante, errata proprio a causa di una “svista”. L’errore revocatorio è presente in una fase preliminare, quando il giudice analizza gli atti acquisiti al processo;nel caso di specie l’errore commesso dal giudicante si manifesta un in un momento successivo, nella fase di interpretazione del materiale probatorio che, semmai, configurerebbe un errore di giudizio, non impugnabile mediante revocatoria.