Analizzando gli interventi in materia tributaria, il legislatore, negli ultimi anni, nella elaborazione della relativa disciplina, si è prefissato come elemento preminente il rispetto e l’esecuzione della fase deflattiva del contenzioso, al fine di garantire al contribuente non solo la Analizzando gli interventi in materia tributaria, il legislatore, negli ultimi anni, nella elaborazione della relativa disciplina, si è prefissato come elemento preminente il rispetto e l’esecuzione della fase deflattiva del contenzioso, al fine di garantire al contribuente non solo la definizione condivisa del quantum tributario ma anche un meccanismo premiale mediante la riduzione dell’entità delle sanzioni applicate sulla base della violazioni contestate. La contraddizione sembrerebbe trasparire proprio nell’intento del legislatore: si vuole privilegiare l’attività di collaborazione tra le parti del rapporto controverso, e poi, l’adempimento dei pagamenti scaturenti dalla definizione congiunta del tributo, si dilaziona su prospettive temporali piuttosto contenute. Più specificamente, richiamando i precetti costitutivi degli istituti deflattivi del contenzioso, acquiescenza, adesione, conciliazione giudiziale, reclamo/mediazione e da un confronto con quanto accade presso il concessionario alla riscossione Equitalia Polis, il contribuente, qualora definisca con l’Amministrazione la pretesa tributaria, può adempiere il pagamento degli importi quantificati secondo una prospettiva dilatoria sicuramente non agevole: primo pagamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e poi, per i pagamenti successivi, la dilazione si può ripartire su 8 rate trimestrali, 12 rate trimestrali qualora la somma superi i 50.000 euro, di contro, per gli importi iscritti a ruolo, normalmente viene concesso al contribuente un piano ordinario di dilazione fino al raggiungimento di 72 rate mensili, e, qualora sussistano determinate condizioni, si può stipulare un piano di rateazione straordinario fino a 120 rate mensili. Siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente non adempie il pagamento della rata diversa dalla prima ed entro la scadenza della rata successiva, l’Ufficio delle Entrate provvedere ad iscrivere a ruolo le somme ancora non riscosse con un maggiorazione del 60 % degli importi ancora dovuti, mentre se l’inadempimento si riferisce alla mediazione, l’accordo costituisce titolo per la riscossione coattiva. Ovviamente, per alcuni soggetti accertati, il controllo coinvolge più annualità, con un notevole appesantimento degli oneri connessi alla dilazione qualora sussista la volontà di definire in modo stragiudiziale la controversia. Per garantire pienamente la volontà del legislatore finalizzata alla creazione di un atteggiamento di compliance nelle attività accertative, ovvero di una reale adesione spontanea ai propri obblighi tributari da parte dei contribuenti,, sarebbe stato opportuno non solo focalizzare l’attenzione sulle rateazioni per gli importi presenti presso il concessionario alla riscossione, ma di apportare modificazioni significative anche per gli istituti deflattivi del contenzioso, che rispetto agli anni in cui sono stati introdotti, meriterebbero interventi riformatori sul numero di rate concesse e di conseguenza sui tempi prospettici dei pagamenti, al fine di consentire un adempimento alla dilazione quanto più vicino alle peculiari esigenze dei soggetti accertati.
Fabio Anatriello (Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Caserta)