Definizione dell’exequatur

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Secondo il diritto internazionale, l’exequatur è l’ atto con il quale si accetta e riconosce un console di uno stato straniero, ammettendolo a esercitare le sue funzioni nel territorio nazionale o in parte di esso (circoscrizione) e a godere delle immunità e delle prerogative che gli competono. In Italia viene seguita una diversa procedura a seconda che si tratti di un console di carriera o di un console onorario. Nel primo caso, dopo aver ricevuto le lettere patenti (cioè l’atto di nomina a console da parte dello Stato straniero), il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica provvede alle pratiche di concessione dell’exequatur, che ha una durata pari alla missione del console (ferma restando la possibilità di revocare l’exequatur nel caso in cui lo Stato italiano ritenga persona non grata il console in questione). Nel caso invece dei consoli onorari, l’ambasciata del Paese interessato comunica al Cerimoniale Diplomatico il nominativo del candidato – nella maggior parte dei casi cittadino italiano – e la città sede del consolato con la circoscrizione di competenza, allegando le relative lettere patenti. A questo punto, prima di concedere l’exequatur, la Farnesina provvede all’acquisizione di taluni pareri presso le Direzioni Generali competenti nonché presso le varie Autorità locali sia sul candidato stesso (verificandone la fedina penale e assicurandosi che il predetto non ricopra cariche pubbliche e/o pubblici impieghi) sia sull’opportunità di istituire un consolato onorario in una determinata città. Solo in seguito a queste verifiche il Cerimoniale Diplomatico valuta se concedere o meno l’exequatur, la cui durata è di cinque anni – rinnovabili. L’Italia non riconosce per i consolati onorari la possibilità di exequatur a funzionari secondari. Di norma, l’exequatur è firmato dal Ministro degli Esteri.