Roma, 18 gen. (askanews) – L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, di iniziativa governativa, emanato dal governo in seguito alle proteste sul cambiamento climatico, che prevede sanzioni per chi deturpa beni culturali o paesaggistici. I sì sono stati 138, i no 92, 10 gli astenuti. Non ci sono modifiche rispetto al testo già appropvato dal Senato.
Il provvedimento prevede la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 60.000 euro per chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. È prevista inoltre la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 40.000 euro per chiunque deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, o destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità o ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.
Il danneggiamento e la distruzione di beni culturali erano già puniti nel codice penale con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. E il deturpamento o imbrattamento di beni culturali con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.
I proventi delle sanzioni previste dal ddl approvato oggi, secondo quanto previsto dallo stesso ddl, sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.
Il ddl infine introduce una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; prevede specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.