Corsi per la sicurezza sul lavoro: le informazioni da conoscere

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Il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede uno specifico obbligo formativo in materia di sicurezza sul lavoro: rispettarlo è indispensabile anche per non correre il rischio di andare incontro a spiacevoli sanzioni. I datori di lavoro, così, hanno la possibilità di proteggere la salute dei propri dipendenti garantendo loro una formazione adeguata a proposito dei vari rischi esistenti in azienda. Attraverso un corso sicurezza sul lavoro online, poi, si ha la possibilità di risparmiare tempo e denaro. Tali corsi vengono effettuati per mezzo di sistemi didattici all’avanguardia, o in modalità esclusivamente e-learning o in modalità blended, cioè abbinando l’e-learning con le lezioni in aula.

I corsi per la sicurezza in modalità e-learning

Tali modalità sono studiate per andare incontro alle necessità dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro: è sufficiente avere a disposizione un qualunque device connesso a Internet, come per esempio uno smartphone, un tablet o un pc, per accogliere i percorsi formativi direttamente sul posto di lavoro. La validità dei corsi in e-learning è garantita dagli Accordi fra Stato e Regioni, ma devono essere erogati da enti autorizzati e che soddisfino specifici requisiti sia a livello tecnico che sul piano professionale: le piattaforme e-learning, in particolare, devono fare in modo che l’attività formativa possa essere tracciata.

Mancata formazione: le sanzioni previste

Tutti i soggetti che sono chiamati a partecipare alla sicurezza sul lavoro rischiano di andare incontro a sanzioni in caso di mancata formazione. Le sanzioni devono essere pagate dal datore di lavoro o, qualora sia stato nominato, dal dirigente per la sicurezza. Entriamo nel dettaglio: per la mancata formazione dei lavoratori è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi, o in alternativa un’ammenda compresa tra un minimo di 1.474 euro e 21 centesimi e un massimo di 6.388 euro e 23 centesimi. Nel caso in cui sia il datore di lavoro che ricopre il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a non rispettare in prima persona gli obblighi formativi, la sanzione consiste nell’arresto per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi o in alternativa in un’ammenda di entità compresa tra i 3.071 euro e 27 centesimi e i 7.862 euro e 44 centesimi.

Le soluzioni di Progetto81

Chi volesse saperne di più sui corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro non deve far altro che visitare il sito web http://www.progetto81.it per entrare in contatto con lo staff di Progetto81, una realtà specializzata nel settore grazie alla lunga esperienza accumulata.

Le altre sanzioni

Come per la mancata formazione dei lavoratori, anche la mancata formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti al primo soccorso, degli addetti alla prevenzione degli incendi, dei dirigenti e dei preposti può essere sanzionata con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda compresa tra 1.474 euro e 21 centesimi e 6.388 euro e 23 centesimi. Invece, la mancata formazione degli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro viene equiparata alla mancata formazione dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, con un periodo di arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda compresa tra 3.071 euro e 27 centesimi e 7.862 euro e 44 centesimi.

Obblighi sulla formazione: cosa bisogna sapere

Tutti i soggetti a cui viene attribuito un ruolo significativo dal punto di vista dell’organizzazione della sicurezza da parte del D. Lgs. n. 81 sono tenuti a seguire non solo i corsi di formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, ma anche gli aggiornamenti relativi e, qualora siano previste, le sessioni di addestramento. I temi trattati, così come la durata e il contenuto, cambiano a seconda del livello di responsabilità, in funzione del livello di rischio che caratterizza l’azienda e delle mansioni che devono essere svolte dalla figura in questione. È richiesto che i corsi si svolgano in orario di lavoro e che sia il datore di lavoro a pagarli. Lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento è obbligatorio in base all’articolo 36 e all’articolo 37 del D. Lgs. n. 81. La sicurezza sul lavoro in azienda coinvolge, oltre al datore di lavoro e ai lavoratori, anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i dirigenti per la sicurezza, i preposti per la sicurezza e gli addetti alle emergenze, cioè il primo soccorso e la lotta antincendio.