Coronavirus, l’istinto sociale di uscire che rischia di infrangere la legge

Ai tempi del coronavirus c’è chi scalpita, chi brontola, chi ha cercato di ridisegnare la propria vita adattandola ai limiti imposti dalla pandemia mondiale: zero socialità, che si è riversata sui social e nella vita casalinga, abbracciando il cambiamento in favore del bene collettivo, dando esempio di una società non poi così avida ed egoista, ma c’è anche chi i limiti e le restrizioni non le ha accolte con favore, percependole come delle barriere di vita ingiustificate ed infondate. Così c’è chi continua a farsi la passeggiata mattutina, la corsa pomeridiana, chi esce a fare la spesa più volte al giorno. C’è l’emergenza coronavirus e queste misure sono necessarie per il contenimento del virus. Ma allora, ci si chiede, perché è comunque faticoso accettare di dover rimanere in casa fino a quando la situazione non migliorerà? Psicologicamente le restrizioni così come la pandemia sono approdati improvvisamente nelle nostre vite, creando disorientamento e trauma. Ci sentiamo come agli arresti domiciliari, e sappiamo che sono previste sanzioni e pertanto ci sentiamo puniti non dalla legge dello Stato, ma dalla legge della natura. L’uomo è chiamato a confrontarsi con la fragilità umana: deve gestire quel bambino pulsionale che c’è in lui e non sempre ci riesce. La nostra psiche non è abituata a raffrontarsi con questo tipo di situazioni di emergenza. Perché molti arrivano a trasgredire? La trasgressione l’abbiamo conosciuta dalla nostra stessa società, il benessere che ci ha portati a trasgredire. Nei paesi poveri, chi trasgredisce è un delinquente, da noi invece si ha la percezione di una persona perbene. Rimanere a casa è un bene per sé e per gli altri ma bisogna investire tutte le energie psichiche per fare in modo di non pensare che lo stare in casa sia tempo vano. Questi momenti ci fanno conoscere il nostro livello più profondo, facendoci migliorare. Contro l’angoscia della solitudine e della perdita delle abitudini, bisogna cercare di costruire pensieri positivi.

Non vi è solo un aspetto psicologico e sociale che ci vieta di uscire di casa, ma vi è un aspetto altrettanto importante ed è quello della legge. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si parla di sanzioni per chi esce di casa senza un giustificato motivo, l’avvocato penalista Stanislao Sessa, autore e cultore della materia in diritto penale presso l’Università di Salerno, che ci spiega cosa succede se usciamo di casa ed infrangiamo la legge

Avvocato, qual è il punto di vista legale riguardo al decreto che prevede sanzioni per chi esce di casa senza giustificato motivo? E cosa si rischia uscendo di casa?

  • Nell’attuale decreto-legge, soffermandomi, specificamente, sull’operatività delle ultime modifiche, rimarco anzitutto che il mancato rispetto delle misure di contenimento COVID-19 è perseguito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, salvo ovviamente che il fatto costituisca reato.

Sempre nel testo del decreto, in virtù dell’ultima modifica, si statuisce che non si applicheranno più le sanzioni penali (di natura contravvenzionale) previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Questo significa che, a partire dal 25 marzo 2020, chiunque venga fermato dalle Forze dell’Ordine fuori della propria abitazione, senza un valido motivo, che non sia quello delle comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per trasferimento in Comune diverso, situazioni di necessità o motivi di salute, rischia non più una denunzia per violazione dell’articolo 650 del codice penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” — che prevedeva l’applicazione dell’ammenda fino a 206 euro o l’arresto fino a tre mesi — bensì una sanzione amministrativa da 400 fino a 3.000 euro, che potrà essere aumentata fino ad un terzo (ovvero fino a 4.000 euro) se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.

Si badi bene, ciò non significa che le misure siano meno severe, anzi, il Governo ha contestualmente ordinato che vengano incrementati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, chiamando in campo financo l’Esercito, soprattutto nei principali snodi autostradali, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus.

Preciso, infine, che l’entità della sanzione amministrativa sarà stabilita dal Prefetto e nel frattempo si avrà la possibilità di presentare scritti difensivi entro 30 giorni dall’inizio del procedimento.

In estrema sintesi: inizialmente si doveva affrontare un processo penale, anche se con sanzioni irrisorie, mentre oggi si dovranno pagare pesanti sanzioni pecuniarie.

 

  1. Dichiarare il falso in autocertificazione è reato?

La cd. “autocertificazione”, benché atto privato, se rilasciata ad un pubblico ufficiale, vale come un atto pubblico. Dunque dichiarare il falso, in un atto sostitutivo dell’atto notorio (autocertificazione), costituisce reato qualora venga consegnata a un pubblico ufficiale. Il delitto incriminato è quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (previsto e punito dall’art. 483 del codice penale). Non rileva che tale documento sia una dichiarazione del privato e non un atto pubblico; rileva piuttosto il soggetto al quale l’autocertificazione viene prodotta, andando, così, a sostituire un atto pubblico. È quanto chiarito anche dalla Cassazione con una recente sentenza.

La norma punisce, con la reclusione sino a due anni, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Ebbene, secondo la Cassazione tale norma si applica anche alle false autocertificazioni quando l’atto ha lo scopo di provare i fatti descritti dal dichiarante al pubblico ufficiale.

Si potrebbe ritenere, ma risulterebbe, in concreto, difficilmente applicabile l’ulteriore fattispecie di cui all’art. 495 c.p. (conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci), poiché tale delitto si configura esclusivamente con false attestazioni aventi ad oggetto l’identità, lo stato o altre qualità della persona.

Trattandosi di delitti, un’eventuale condanna, per aver redatto una falsa “autocertificazione”, può avere conseguenze gravi (perdita dell’incensuratezza, porto d’armi, assunzione nella pubblica amministrazione ecc.) e, quindi, in caso di contestazione, è sempre “preferibile” subire la sanzione amministrativa, dannosa solo al patrimonio, connessa all’arbitraria circolazione, che commettere il delitto di falso in autocertificazione (condanna devastante per un incensurato), ivi indicando falsi motivi a sostegno dell’abusiva uscita da casa.

 

  1. Rispetto ai reati di falso, l’essere o meno assoggettato a quarantena cambia qualcosa?

Certamente, poiché il modulo di autocertificazione richiede di attestare anche di non essere sottoposto alla misura della quarantena. Chi esce in tale condizione, quindi, rende un’autocertificazione falsa, commettendo per questo solo motivo un reato aggiuntivo a quello di violazione della quarantena. Le due sanzioni penali si sommano, con effetti ancor più devastanti per un incensurato.

 

  1. Cosa succede se una persona che si trova in quarantena, perché positiva al virus esce di casa?

Chiunque, risultato positivo al virus, violi la quarantena uscendo dalla propria abitazione, incorre nella più grave sanzione prevista dall’articolo 260 Testo unico leggi sanitarie ed è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5.000 euro. La contravvenzione non si applica se il fatto integra il reato di epidemia colposa (452 codice penale) oppure un più grave reato.

 

  1. Le chiedo di parlarci del tanto discusso “reato di epidemia”, di cosa si tratta e cosa si rischia?

Ai nostri fini, appare necessario preliminarmente evidenziare che vi è lieve dissonanza tra il concetto di “epidemia” in senso scientifico ed in senso giuridico. Dal punto di vista scientifico, s’intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

La nozione giuridica di epidemia è, invece, più ristretta e circoscritta rispetto a quella fornita in ambito scientifico, in quanto il legislatore, con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” prevista nell’art. 438 c.p., ha inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali. Pertanto l’epidemia costituisce l’evento cagionato dall’azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria, o colpevole, di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso. Non è normativamente individuato in che modo debba avvenire detta diffusione: la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede — con espressione quanto mai ampia — che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire questa diffusione. Occorre, però, che sia una diffusione capace di causare un’epidemia.

Si comprende dunque che, per potersi configurare il delitto, è sempre necessario che la malattia provocata dalla diffusione dei germi patogeni abbia una grande capacità di diffondersi e quindi di colpire un numero indeterminato di persone, altrimenti mancando la cd. “offensività” della condotta. Se manca tale rischio di contagio (mascherina e distanziamento) il reato de quo non può consumarsi: sul punto è stata esplicita una sentenza del Tribunale di Savona del 2008 che ha escluso il delitto in questione in un caso di salmonella in cui l’insorgere della malattia si era esaurito nell’ambito di un ristretto numero di persone.

Non può difettare proprio l’evento tipico dell’epidemia, che si connota          — come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità — nella diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo ed autonomo, entro un numero indeterminato di soggetti, e per una durata cronologicamente limitata. Si può configurare il reato di epidemia di cui all’articolo 438 c.p. solo se il numero delle persone contagiate è ingente.

Affinché possa configurarsi il reato, dunque, occorre che l’autore abbia il possesso fisico di germi patogeni e che si renda responsabile non di singole condotte di trasmissione di agenti patogeni ma dello spargimento di detti germi in un’azione finalizzata a colpire, nel modo più rapido e incontrollabile, una pluralità indeterminata di soggetti.

Naturalmente, ne maiora mala sequantur, sconsiglio caldamente chi è infetto di mettersi in condizione di subire tale imputazione, essendo indubbiamente preferibile la quarantena alla………..reclusione.

  1. Avvocato, vorrei affidarmi a delle sue conclusioni…

L’intervento del legislatore ha, senza dubbio, avuto il pregio di creare una base normativa organica per offrire una risposta sanzionatoria, effettiva e tempestiva, volta a dissuadere i consociati dalla violazione delle misure di contenimento. Purtroppo, lo sforzo appare in parte vanificato dal frenetico susseguirsi di atti normativi, che pur volti a dare risposte rapide e adeguate ad una vicenda inedita e in continua evoluzione, hanno creato numerosi nodi interpretativi.La questione di fondo non è di poco momento, poiché impatta sul delicato equilibrio tra le esigenze di salute pubblica e i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

Comunque è sempre preferibile restare a casa!

Con il contributo dell’avvocato Stanislao Sessa