Contributi per le acque reflue, lo Studio legale associato Vizzino attiva la class action

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In foto Riccardo Vizzino

Lo studio legale associato Vizzino con una nota a firma degli avvocati Claudia Contenti, Emma Vizzino e Riccardo Vizzino fa sapere di aver attivato una class action “nell’interesse di numerosi Comitati di cittadini vessati da costanti richieste di pagamento da parte di Consorzi per la garanzia di una bonifica delle acque la cui corresponsione, a ben vedere, i cittadini vedono duplicata nelle richieste che anche le società di gestione del servizio idrico formalizzano agli utenti, il tutto senza che questi ultimi malcapitati vedano concretizzarsi l’auspicata controprestazione”.
L’iniziativa legale, scrivono, “prende le mosse dalla pronuncia n. 335 del 2008, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della legge n. 36 del 1994 nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti ‘anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi’; pertanto, la Corte Costituzionale ha sancito che l’applicazione della ‘tassa’ fognaria e di depurazione, da parte dei quei comuni che non dispongono di un tale servizio, è da considerarsi illecita ed illegittima. Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale, trasfusa nella recente sentenza n.188/2018, ha dato contezza degli orientamenti della giurisprudenza in tema di esigibilità dei contributi consortili, sotto il profilo dei presupposti di imponibilità del tributo, evidenziando come il beneficio richiesto dovesse riguardare non il territorio nel suo complesso, potendo altrimenti andare perduta l’inerenza al fondo beneficato, assicurata soltanto dal carattere particolare del vantaggio conseguito, essendo invece necessario un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica”.
Quel che si “censura”, con l’iniziativa dello Studio legale associato Vizzino, e sul quale si chiede “un immediato intervento delle Autorità competenti” è che “i consumatori ricevono, con cadenza periodica, le richieste di pagamento di contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica nel cui ambito ricade il proprio immobile, unitamente a bollette relative alla fornitura d’acqua per l’immobile, già comprensive della voce ‘depurazione dell’acqua’. Duplice esborso per un medesimo servizio”.
L’iniziativa legale “si basa su autorevole precedente giurisprudenziale; infatti, la Suprema Corte, Sezione Tributaria, del 6 febbraio 2015, n. 2241, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente la cui difesa si era incentrata sulla mancata elaborazione, da parte del consorzio, del piano generale di bonifica e sulla mancanza di un beneficio diretto e specifico per i beni di sua proprietà.
In definitiva il presupposto dell’imposizione contributiva, da ricondursi all’obbligo di contribuire alle opere eseguite dai consorzi di bonifica e, quindi, dell’assoggettamento al potere impositivo di questi ultimi, non può prescindere dalla condizione che il cespite in parola tragga dalle opere sopra menzionate un’utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio “speciale” incidente in via diretta sull’immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l’esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione, tale beneficio non può giammai derivare, sic et simpliciter dalla pura e semplice inclusione dell’immobile nel perimetro del comprensorio, appunto per la natura corrispettiva del tributo”.
Secondo lo Studio Vizzino “la duplicazione del pagamento del servizio idrico, come sopra precisato, è destituita di qualsivoglia fondamento di legittimità se si considera che, come emerso dalle analisi effettuate da organi indipendenti – ivi compresa la medesima Abc Acqua Bene Comune azienda speciale, già destinataria di svariate diffide – la medesima acqua non possiede i valori previsti dalla normativa”.