Canone Rai 2022 in bolletta elettrica, che succede se non si paga

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(Adnkronos) – Dal 2016 il canone Rai è inserito stabilmente nella bolletta della luce. Cosa succede nel 2022 se non si paga? È chiaro che, qualora non venga pagata l’intera bolletta, le conseguenze saranno quelle relative alla morosità della luce e in questo caso, dopo un primo avviso (di norma inserito nella successiva bolletta), una successiva riduzione della potenza del 15% e un’ultima lettera raccomandata a.r. di messa in mora, si arriva inevitabilmente al distacco della corrente ricorda laleggepertutti.it. Diverso, invece, il caso di mancato versamento della sola quota relativa al canone Rai con la bolletta elettrica. 

Canone Rai in bolletta elettrica: come funziona
 

Dal 2016 tutti gli italiani che sono titolari di un’utenza elettrica devono pagare, insieme ai consumi periodici fatturati dal fornitore dell’energia, anche il canone Rai, a meno che non dichiarino di trovarsi in uno dei casi di esenzione previsti. 

Attualmente, l’importo del canone è pari a 90 euro annui, scaglionati all’interno delle singole fatture dell’energia elettrica. È chiaro che risulterà difficile separare gli importi dovuti da quelli eventualmente non dovuti per chi è solito pagare il bollettino prestampato così come gli viene inviato dalla società fornitrice. E sarà ancora più difficile eliminare la quota del canone Rai per chi, riceve automaticamente l’addebito in banca delle fatture periodiche (la cosiddetta domiciliazione bancaria). 

Inoltre alcuni italiani nutrono un certo timore dal defalcare di propria iniziativa gli importi del canone Rai dalla fattura della luce, per la paura che ciò potrebbe comportare il distacco dell’utenza. Invece la legge di Stabilità 2016 esclude – almeno in teoria – che, al mancato pagamento del canone Rai, possa conseguire la cessazione della fornitura di energia elettrica. Ma si sa come vanno le cose in questo Paese: se dall’altro lato c’è un computer che sbaglia, un operatore poco attento o un call center insensibile alle lamentele del consumatore, quest’ultimo viene puntualmente costretto a fare ricorso al giudice e, solo dopo molti anni, trovare, finalmente, una amara soddisfazione. 

Mancato pagamento canone Rai: conseguenze
 

Innanzitutto, la società elettrica invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento del canone Rai. È verosimile che, a questo punto, possa avvenire un accertamento o, addirittura, una immediata rettifica da parte dello stesso Ufficio, dando, eventualmente, al contribuente la possibilità di difendersi presentando prove contrarie attestanti il mancato possesso del televisore. Non potrà essere una valida giustificazione il fatto che l’apparecchio non funzioni o non vengano intercettati i segnali della Rai: questo perché la tassa è sul possesso della tv o di un analogo dispositivo di ricezione dei segnali televisivi, a prescindere poi dall’uso che se ne fa. 

Se il contribuente non riuscirà a dimostrare le ragioni a proprio favore, scatterà una sanzione pari a cinque volte l’importo del canone Rai dovuto e non versato. Verrà dato un termine entro il quale pagare detto importo e, in caso contrario, l’importo verrà iscritto a ruolo e la competenza passerà ad Agenzia Entrate Riscossione (l’ex Equitalia) per il recupero coattivo delle somme. 

A questo punto, l’Agenzia Entrate Riscossione attiverà tutti gli strumenti tipici della riscossione esattoriale ad essa attribuitele dalla legge, come i pignoramenti. Per bassi importi, quale è quello del canone Rai, è verosimile che gli strumenti di coercizione possano essere il fermo auto o il pignoramento del conto corrente. 

Nel caso di fermo auto, il mezzo verrà interdetto alla circolazione (ma lo si potrà ugualmente vendere: vendita che, tuttavia, trasferirà anche il fermo). Nel caso di pignoramento del conto, invece, non ci sarà alcuna udienza in tribunale e tutto avverrà in automatico, con previo invio di una lettera raccomandata a.r. spedita tanto alla banca quanto al debitore; nella lettera si impone all’istituto di credito di versare direttamente all’Agenzia Entrate Riscossione le somme pignorate, a meno che il contribuente, entro 60 giorni, non abbia pagato spontaneamente.