Calcolo del danno differenziale: cos’è e come si fa

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Il danno differenziale è la somma a titolo di risarcimento che un lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro, ottenuta dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale e quanto è possibile richiedere effettivamente al datore di lavoro a titolo, appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.

Infatti, le prestazioni erogate dall’Inail sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento e quindi il danno differenziale presuppone non solo l’infortunio in sé, ma anche la sua configurabilità come illecito (extracontrattuale, dunque), in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo coinvolto nel fatto. In ragione di ciò il risarcimento del danno differenziale spetta anche a chi, pur percependo già una rendita Inail, riesca a dimostrare di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli dalla previdenza pubblica.

Riguardo al calcolo del danno differenziale è intervenuta anche la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n° 17407 del 30 agosto 2016, che ne ha precisato le linee guida. La suprema Corte si è pronunciata sul caso di un cittadino vittima di incidente stradale, che percepiva l’indennizzo di legge dall’Inail. Tuttavia l’Istituto di assicurazione sociale, nel giudizio contro i responsabili del sinistro, formulava azione di surrogazione nei confronti della compagnia assicuratrice ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile. Questa azione di fatto decurtava una cospicua somma al risarcimento: la Corte d’Appello infatti sottraeva dalla somma erogata alla vittima a titolo di risarcimento tutta la rendita Inail, ad eccezione delle spese mediche.

Di qui il ricorso in Cassazione del danneggiato e la successiva pronuncia dei giudici supremi che stabiliva quanto segue: “se l’assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esserci surrogazione; il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto dì vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti”.

I giudici supremi non mettono in dubbio il concetto di danno biologico e di conseguenza l’accertamento di una  responsabilità civile di terzi: “la nozione civilistica di tale pregiudizio – scrivono nella citata sentenza – (desumibile dall’art. 38 cod. ass. che secondo questa Corte è espressione d’un principio generale) coincide con la nozione assicurativa (art. 13 d. Igs, 23.2.2000 n. 38)”.  Ma precisano i termini per il calcolo, indicando come il calcolo del danno differenziale vada dunque effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l’importo pagato dall’Inail, ma per la stessa voce. Per le invalidità permanenti il calcolo è piuttosto semplice, considerato che per quelle superiori al 16%, l’Inail paga all’assicurato una rendita come da tabella (allegato n° 5) inserita del D.M. 12.7.2000.

Il calcolo del danno differenziale è stato oggetto di numerose altre sentenze, tra cui vale la pena ricordare quella emessa dal Tribunale di Roma, l’8 gennaio 2009, e che affermava lo stesso principio ribadito poi dalla Cassazione: “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell’ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale riguarda solo le componenti del danno coperte dall’assicurazione obbligatoria”.

Concludendo, quando la vittima di un incidente derivante da illecito civile extracontrattuale (cioè derivante da un inadempimento di un obbligo da parte del danneggiante) abbia percepito anche l’indennizzo da parte dell’Inail, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario: determinare il grado di invalidità permanente secondo i criteri della responsabilità civile, incluso il “danno morale”, considerata la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale; sottrarre da questo importo non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota dì rendita che ristora il danno biologico.