Nessun click day e, soprattutto, nuove informazioni sui beneficiari. Il bonus per le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito danni economici durante la pandemia si arricchisce di ulteriori chiarimenti da parte del ministero competente. Gli incentivi, infatti, spettano a quei soggetti operanti nel settore che abbiano subito una riduzione del fatturato del 30 per cento del 2021 rispetto all’anno pre-Covid del 2019. I 39 milioni di euro che sono stanziati per il settore prevedono che l’incentivo richiedibile debba scaturire:
- dalla differenza tra il totale delle fatture attive e dei corrispettivi risalenti al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, rispetto al totale delle fatture attive e dei corrispettivi dello stesso periodo del 2021;
- analogamente dalla differenza tra il totale delle operazioni aventi data risalente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 e il totale delle operazioni aventi data nello stesso periodo del 2021, in parte rientranti nei corrispettivi relativi al punto precedente.
Le domande vanno inviate entro le ore 12 del 22 settembre 2023. Possono richiedere i bonus le agenzie di viaggio e i tour operator dei codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12. Per inviare la domanda degli incentivi è necessario fare login sul portale del ministero con Spid o Carta di identità elettronica (Cie), inserendo i propri dati. La pratica può essere compilata anche in momenti differenti: facendo l’accesso si può recuperare la domanda non ancora inviata.