Bonus bebè:
ecco come chiedere il sostegno

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L’incentivo è destinato ai nuclei familiari con reddito Isee fino a 25mila euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 Il budget a disposizione dell’intervento previsto dalla Legge di Stabilità è pari L’incentivo è destinato ai nuclei familiari con reddito Isee fino a 25mila euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 Il budget a disposizione dell’intervento previsto dalla Legge di Stabilità è pari a 202 milioni di euro per il 2015. Le richieste vanno inviate all’Inps Diventa operativo, con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, il bonus bebè a sostegno della natalità. La misura, prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190-2014) prevede l’erogazione di un assegno mensile alle famiglie meno abbienti al fine di incentivare le nascite e contribuire alle loro spese. La dotazione a disposizione dell’intervento è pari a 202 milioni di euro per il 2015. Chi può farne richiesta L’incentivo è destinato ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il nucleo deve avere un Isee non superiore a 25mila euro annui. L’importo annuo è pari a 960 euro per figlio, innalzato a 1.920 euro per le famiglie in possesso di Isee non superiore a 7mila euro annui. L’assegno viene corrisposto dall’Inps, su domanda di uno dei due genitori, con cadenza mensile, per un importo di 80 euro nel primo caso e di 160 euro nel secondo. Il contributo è concesso dal giorno di nascita del bambino fino al compimento del terzo anno di età. In caso di adozione il bonus parte dal giorno di ingresso del bambino nel nucleo familiare e fino al terzo anno dalla data di ingresso. Presentazione della domanda La domanda per l’assegno deve essere presentata all’Inps per via telematica, tramite i modelli che l’Istituto pubblicherà sul proprio sito entro oggi, sabato 25 aprile 2015. Autocertificazione requisiti Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri spiega che per accedere al sostegno economico, i nuclei familiare dovranno avere quei requisiti di reddito Isee “alla presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio”. Nel decreto si stabilisce anche come l’Inps abbia 15 giorni di tempo per mettere a punto i modelli attraverso cui inviare domanda per ricevere l’assegno. Il genitore o il legale rappresentante del bebè saranno tenuti ad autocertificare (eventualmente con la documentazione necessaria) il possesso dei requisiti; sarà poi l’Inps a verificare che la dichiarazione sostitutiva ai fini Isee sia aggiornata e che permanga nel tempo il possesso dei requisiti. Erogazione assegno Una volta accettata la domanda, lo stesso Istituto verserà l’assegno con cadenza mensile “a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione”. Perché l’assegno arrivi a decorrere dal giorno della nascita (o dall’ingresso nel nucleo familiare) del figlio, è necessario che la domanda sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla pubblicazione del decreto (cioè dal 10 aprile). Qualora si presentasse la domanda fuori da quel termine, l’assegno partirà soltanto a partire dal mese di presentazione della domanda stessa e si perderebbero gli assegni precedenti. Decadenza benefici Il beneficio decade non solo se vengono meno i requisiti economici, ma anche in caso di revoca dell’adozione, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio ad altre persone, affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda. Quest’ultimo, però, può presentare nuovamente la domanda e – qualora abbia anch’esso i requisiti Isee – accedere al bonus. Spetta al genitore che ha effettuato la richiesta comunicare all’Inps “tempestivamente” il venir meno dei requisiti per ricevere l’assegno. Clausola di salvaguardia Nel testo è prevista anche una clausola di salvaguardia: l’Inps deve monitorare mensilmente l’andamento delle spese, comunicandole al Tesoro e al Ministero del Lavoro. La Stabilità prevedeva un onere di 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni il 2016, 1.012 milioni per il 2017 e per il 2018, quindi di nuovo 607 milioni per il 2019 e 202 milioni per il 2020. Qualora per tre mesi il monitoraggio mostrasse un superamento delle spese rispetto alle previsioni, scatterebbe il blocco delle domande fino a una nuova assegnazione di risorse o alla rideterminazione dell’assegno mensile o dei parametri Isee per accedervi.


Risorse stanziate 202 milioni di euro per il 2015 607 milioni di euro per il 2016 1.012 milioni di euro per il 2017 e per il 2018 607 milioni di euro per il 2019 202 milioni di euro per il 2020 Importo dell’assegno 960 euro annui per figlio (con Isee non superiore a 25mila euro) 1.920 euro annui (con Isee non superiore a 7mila euro) Nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017
testo-decreto-bonus-beb-2015.pdf