Basta una clausola “a semplice richiesta” a fare di una polizza un contratto autonomo di garanzia

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Con una interessante (e recente) pronuncia, il Tribunale Milano (sez. VI – 12.04.2019, n.3658) ha cercato di far luce sullo spinoso ed annoso tema riguardante la natura giuridica della polizza fideiussoria.
Nella richiamata sentenza, il Tribunale – oltre ad esprimersi sulla efficacia del trasferimento della garanzia fideiussoria in caso di cessione del credito – ha delineato quelli che sono gli elementi distintivi caratterizzanti il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione.
Nel caso specifico, una Società di Factoring conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena asserendo di essere creditrice nei confronti della stessa di un importo pari ad €. 200.000,00. Il credito – secondo parte attrice – trovava origine da un contratto di fideiussione con il quale l’istituto bancario si era impegnato a garantire il pagamento del debito di una società operante nel settore automobilistico.
La parte attrice, con deposito in atti di necessaria documentazione a sostegno delle proprie pretese, esponeva di aver stipulato un “contratto di factoring” con una nota azienda motociclistica italiana al fine di acquistare i crediti vantati dalla stessa nei confronti di un’azienda automobilistica sua debitrice. La cessione comprendeva anche il contestuale trasferimento della garanzia fideiussoria ex art 1263 c.c..
Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva contestato le pretese attoree sostenendo, tra l’altro, l’intervenuta decadenza della garanzia perché riferita ad un contratto inter-partes oramai cessato/estinto.
Il Giudice di merito, nel disattendere la contestazione operata dalla convenuta circa l’intervenuta decadenza della fideiussione in virtù di comprovata (documentale) continuità fra i diversi contratti sottoscritti dalle parti, ha rilevato che la sussistenza dell’obbligo di garanzia dell’istituto bancario è emersa dalla natura della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia.
Per il Tribunale “il tenore letterale della polizza fideiussoria in essere inter-partes dimostra la chiara volontà delle parti contraenti di derogare alla disciplina legale della fideiussione e di stipulare un contratto autonomo di garanzia avendo inserito la rinuncia ad ogni eccezione e l’espressa deroga ai benefici di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c., oltre che la dicitura ” a semplice richiesta” .
Sul punto, invero, si è già espressa in precedenza la Suprema Corte (v. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010) statuendo che “l’inserimento in una polizza fideiussoria di una clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione”.
Pertanto, ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è, l’assoluta indipendenza rispetto al rapporto principale cui si riferisce la garanzia stessa. Tale tipologia contrattuale, diversamente dalla fideiussione, mira a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il versamento tempestivo di una somma di denaro, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale. Da ciò deriva l’esclusione della facoltà di opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale garantito, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c..
Per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice e condannato l’istituto bancario al pagamento della somma richiesta, consolidando l’esistente orientamento giurisprudenziale.

Salvatore Magliocca
Amministratore del Gruppo Linkedin Le Cauzioni