Banche, per i tribunali chi compra gli istituti falliti deve risarcire i risparmiatori

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in foto il Palazzo di Giustizia di Milano

Confconsumatori torna sulla vicenda dei risparmi bruciati dai crac bancari con una nota sulle ultime sentenze dei giudici italiani. “Alla luce della sentenza del Tribunale di Ferrara circa la responsabilità dell’ente ponte, ed ora di Bper (che ha acquistato l’azienda bancaria Cariferrara), per i danni arrecati agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche si può affermare che Confconsumatori aveva ragione: sono tante, infatti, le cause avviate nei confronti degli “enti ponte” (e di chi li ha acquisiti) dai legali dell’associazione sul territorio nazionale a tutela dei risparmiatori danneggiati dal “Salva Banche”. Alla sentenza di Ferrara si è allineato anche il Tribunale di Milano che ha condannato direttamente Ubi Banca (acquirente dell’ente ponte) per una subordinata venduta da Banca Marche. Già in epoca non sospetta, nei primi mesi del 2016, Confconsumatori aveva invitato, infatti, i suoi associati alle prese con le subordinate delle quattro banche fallite a proporre azioni giudiziarie nei confronti dell’ente ponte ovvero delle Nuove Banche. L’associazione sosteneva, come confermato nella sentenza ferrarese, che la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per la vendita di prodotti finanziari era ed è compresa nella cessione d’azienda bancaria disposta dalla Banca d’Italia. Adesso la responsabilità passa a Bper per quanto riguarda la Cariferrara e a Ubi Banca per quanto riguarda Bpel, Carichieti e Banca Marche, che hanno acquisto le “nuove” aziende bancarie, subentrando così nei contratti in essere da anni. Si ricorda, in proposito, che Confconsumatori, a titolo esemplificativo, ha proposto dinanzi al Tribunale di Grosseto ben 117 cause, per altrettanti associati, che avevano acquistato obbligazioni subordinate. A questo punto, Confconsumatori ricorda ai risparmiatori danneggiati che è sempre possibile agire in giudizio per ottenere il ristoro del danno, anche in caso di accesso all’indennizzo del fondo interbancario infatti, in tali casi, gli obbligazionisti potranno agire in giudizio (nel foro del consumatore) per ottenere il danno non coperto dal fondo (circa il 20% del costo dei titoli)”.