Assunzione donne disoccupate: sgravi, domanda entro giugno

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I datori di lavoro che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni di donne disoccupate negli anni 2009-2012 – o che hanno utilizzato il beneficio in misura superiore I datori di lavoro che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni di donne disoccupate negli anni 2009-2012 – o che hanno utilizzato il beneficio in misura superiore al dovuto – hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per regolarizzare la propria posizione Inail in un senso o nell’altro: lo prevedono le istruzioni fornite con la circolare numero 24 del 5 maggio scorso. I benefici contributivi riguardano i contratti di inserimento lavorativo per donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche a bassa occupazione, ossia con tasso di occupazione femminile di almeno di 20 punti percentuali inferiore a quello maschile o di disoccupazione superiore di 10 punti percentuali. A decorrere dal 14 maggio 2011, la fruizione di queste agevolazioni contributive è consentita solo a condizione che siano soddisfatti i nuovi requisiti. Requisiti In particolare, il requisito della disoccupazione – assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (definizione precisata nel 2013) – implica il non aver prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure a un’attività in forma autonoma o parasubordinata con reddito superiore al minimo escluso da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo, 8.000 euro per i parasubordinati). Non è necessaria l’iscrizione a un centro per l’impiego. Beneficio pendente Le aziende che, pur rientrando nei requisiti previsti, non hanno ancora utilizzato il beneficio, possono ancora farlo inviando una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella già trasmessa per gli anni 2009–2012. In questa nuova dichiarazione devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonché il relativo codice, che corrisponde alla misura dell’agevolazione. In particolare, per la Campania, se il datore di lavoro non ha natura di impresa lo sgravio è pari al 50 per cento, se si tratta di un’impresa l’agevolazione arriva al 100 per cento, anche nel caso si tratti di Pmi turistiche sotto i 15 dipendenti e di Pmi artigiane. Beneficio oltre il dovuto Le imprese che hanno utilizzato il beneficio in misura superiore al dovuto (per esempio, prendendolo superiore al 25 per cento pur non avendo il necessario requisito geografico), hanno a loro volta tempo per regolarizzare la propria posizione fino al 30 giugno inviando una nuova dichiarazione delle retribuzioni, in sostituzione di quelle precedenti. Ricevendole, le sedi Inail ridetermineranno il premio notificando all’impresa la variazione e anche il termine entro il quale pagare l’eventuale somma a debito.