Questa mattina come annunciato nei giorni scorsi dall’Amministratore Unico Ciro Maglione, l’Azienda Napoletana Mobilità, ha depositato presso il Tar Campania (Tribunale Regionale della Campania) il ricorso per l’annullamento parziale della delibera di Giunta regionale Campania del 18 luglio 2017 n.468 (pubblicata sul Burc del 7 agosto) che ha modificato l’articolo 5 della Disciplina del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale nella parte in cui prevede che “le risorse destinate agli incentivi all’esodo debbano essere prioritariamente rivolte alle aziende del trasporto pubblico locale a carico del bilancio regionale e, pertanto, gli incentivi di cui all’art. 5 sono rivolti prioritariamente alle aziende del trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione Campania e, per la quota residua, fino ad esaurimento delle risorse, alle restanti aziende del Tpl tramite avviso pubblico”.
La modifica dell’articolo 5 del disciplinare, secondo Anm è illegittima poiché in contrasto con i principi di costituzione del Fondo Tpl destinato ai lavoratori del settore per l’accompagnamento alla pensione, percorsi di formazione e riqualificazione del personale, per i contratti di solidarietà oltre che per una serie di azioni finalizzate ad arginare lo stato di crisi delle aziende in difficoltà oggettive.
Si tratta secondo Anm di un atto palesemente discriminatorio e lesivo del diritto di tutti i lavoratori del settore Tpl che non sono alle dipendenze delle società di proprietà regionale. L’Anm ha deciso di affidarsi alla giustizia amministrativa per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. E’ evidente che la delibera così come concepita penalizza pesantemente l’azienda unica dei trasporti che aveva fatto affidamento su quelle risorse per la gestione degli incentivi all’esodo di 40 unità delle 194 in esubero previste dal Piano di rilancio e razionalizzazione 2017-2019 approvato dal consiglio comunale a marzo scorso.
“L’Azienda Napoletana Mobilità – spiega l’Avvocato Ciro Maglione – ha ritenuto di impugnare il provvedimento regionale a esclusiva tutela dei diritti dei propri dipendenti cui sarebbe riservato un diverso trattamento solo sulla base della diversa appartenenza se questa venisse applicata nel testo attuale”.