Aiuti di Stato erogati durante l’emergenza Covid-19. C’è tempo fino a novembre per l’autodichiarazione

41

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante
l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate. Con il
provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini,
viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’invio del
documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti
non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione
europea “Temporary Framework”. L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il
servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici
dell’Agenzia.
Il provvedimento di oggi tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge
21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di
Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a
seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n.
41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se
successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima
rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30
per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.