Agricoltura, via libera alle polizze agevolate

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Contributi per il pagamento di premi assicurativi del raccolto per fronteggiare eventuali perdite economiche causate da avversità atmosferiche Un decreto del Mipaaf disciplina l’accesso alla misura con l’obiettivo di favorire il ricorso delle imprese a strumenti adeguati di copertura dei rischi Contributi per il pagamento di premi assicurativi del raccolto per fronteggiare eventuali perdite economiche causate da avversità atmosferiche Un decreto del Mipaaf disciplina l’accesso alla misura con l’obiettivo di favorire il ricorso delle imprese a strumenti adeguati di copertura dei rischi Arriva il nuovo Piano assicurativo agricolo per l’anno 2015: il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali fa scattare il semaforo verde per il decreto che definisce la misura dei contributi e i termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate. Il regolamento europeo Il Regolamento europeo numero 1305 del 2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) prevede, tra le altre cose, un contributo finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale. Con il decreto pubblicato a inizio maggio in Gazzetta ufficiale, il Mipaaf disciplina l’accesso a questa misura, nell’ambito del Piano assicurativo agricolo nazionale per il 2015, con l’obiettivo di favorire il ricorso delle imprese agricole a strumenti adeguati di copertura dei rischi. Copertura dei rischi In particolare, le produzioni vegetali individuate dal decreto sono assicurabili rispetto a una serie di fitopatie e infezioni parassitarie e in caso di avversità quali alluvione, siccità, gelo e brina; eccesso di neve; eccesso di pioggia; grandine; venti forti; colpo di sole e vento caldo; sbalzi termici. Per quanto riguarda le strutture aziendali sono assicurabili gli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti antigrandine, serre e tunnel fissi con rivestimento in film plastico, serre fisse con rivestimento in vetro non temperato o in plastica o rivestite in vetro, ombrai e strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante, impianti antibrina. La copertura del rischio riguarda avversità quali grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo. Sono poi assicurabili per una serie di epizoozie gli allevamenti zootecnici di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicoli, api, equini e cunicoli. Infine, le garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche comprendono mancato reddito, mancata produzione di latte bovino, abbattimento forzoso, costo di smaltimento. Calcolare il contributo La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall’Ismea e quella risultante dal certificato di polizza. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi sono, per ogni combinazione di coltura, struttura o allevamento e tipologia di polizza/garanzia: polizze con soglia di danno, relative a: 1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni ammesse: fino al 65% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65%della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni delle produzioni di latte: fino al 65%della spesa ammessa; polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. Scadenze Le polizze assicurative singole e i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa: per le colture a ciclo autunno-primaverile entro il 31 marzo; per le colture permanenti entro il 31 marzo; per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; per le colture a ciclo autunno-invernale e per le colture vivaistiche entro il 31 ottobre.


Strutture aziendali assicurabili Impianti di produzioni arboree e arbustive Reti antigrandine Serre e tunnel fissi con rivestimento in film plastico Serre fisse con rivestimento in vetro non temperato o in plastica o rivestite in vetro Ombrai e strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante Impianti antibrina Allevamenti zootecnici di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicoli, api, equini e cunicoli Quanto stipulare le polizze Entro il 31 marzo per le colture a ciclo autunno-primaverile Entro il 31 marzo per le colture permanenti Entro il 31 maggio per le colture a ciclo primaverile Entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate Entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno-invernale e per le colture vivaistiche La copertura del rischio riguarda avversità quali grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo